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Superbonus, il tecnico non può modificare i prezzi per tener conto degli aumenti delle materie prime

Asseverazione e congruità

di Alessandro Borgoglio

La domanda

Il sottoscritto, progettista e tecnico asseveratore di progetti di cui alla normativa “superbonus”, avendo riscontrato l’inadeguatezza di numerosi voci dei prezziari di riferimento per la congruità, a causa dell’eccezionale aumento di gran parte delle materie prime accaduto nel corso degli ultimi mesi e tuttora in atto, chiede se sia corretto incrementare percentualmente le voci di prezziario maggiormente interessate, al fine di riallineare il compenso all’impresa ai maggiori costi di approvvigionamento materiali.
C. B. – L’Aquila

In base all’articolo 119, comma 13, del decreto legge 34/2020, ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura di cui al successivo articolo 121, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dal decreto requisiti Mise, ministero dello Sviluppo economico, del 6 agosto 2020 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi di risparmio energetico.

I criteri a cui deve attenersi il tecnico per verificare, appunto, i limiti delle agevolazioni sono dettati, per quanto concerne gli interventi di efficienza energetica, dal punto 13 dell’allegato A al decreto requisiti del Mise, laddove è stabilito che il tecnico abilitato, che sottoscrive l’asseverazione, allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

O i costi per tipo di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti;

O in alternativa, ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice Dei– Tipografia del Genio Civile;

O nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso;

O infine, per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I del Decreto Requisiti, i quali, peraltro, possono essere utili anche in caso di ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari locali.

Alla luce di quanto sin qui delineato, pertanto, per fornire una risposta al quesito, si ritiene che se il tecnico asseveratore fa uso dei prezzari locali/Dei non possa incrementarne percentualmente l’ammontare, per tener conto dell’aumento dei costi di approvvigionamento, perché la possibilità di considerare tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo è prevista soltanto nell’ipotesi in cui il tecnico asseveratore non usi i prezzari locali/Dei, ma si avvalga della ricostruzione analitica del costo degli interventi, laddove questa procedura sia esperibile.

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