Imposte

Superbonus, tre famiglie di polizze per le asseverazioni dei tecnici

Dalla single project ai contratti a consumo, attualmente la legge mette diverse alternative a disposizione dei professionisti

di Giampiero Gugliotta

Con la conversione del Dl 4/2022 (decreto Sostegni ter) ad opera della legge 25/2022, per i professionisti che rilasciano le asseverazioni per i bonus fiscali edilizi (solo per superbonus - circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 dell’agenzia delle Entrate), sono state introdotte diverse possibilità di stipulare polizze assicurative della responsabilità civile.

Senza voler entrare nel merito della responsabilità amministrativa e penale, il tecnico è tenuto a fornire al committente polizze per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni.

L’articolo 28-bis del Dl 4/2022, con il comma 2, ha apportato significative modifiche al comma 14, articolo 119 del Dl 34/2020, norma di riferimento per le polizze assicurative, prevedendo tre opzioni.

Polizza per singolo intervento

Si tratta dell’opzione più lineare in cui il tecnico ha la possibilità di assolvere all’obbligo assicurativo con polizze dedicate per ciascun singolo intervento - “polizza single project”.

In questo caso, il soggetto asseveratore stipula una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni. Consegue che non dovrà essere monitorato il limite di massimale e il costo della polizza può essere analiticamente ribaltato sul singolo committente i lavori.

Il massimale della polizza è quindi pari agli importi dell’intervento attestato o asseverato, al fine di garantire ai clienti del tecnico e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Polizza Rc ordinaria estesa

Con la scelta di questa opzione, l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora il tecnico asseveratore abbia già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del Dpr 137/2012 (RC ordinaria), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)assenza di limiti alla copertura del rischio da asseverazioni;

b)massimale complessivo di almeno 500mila euro nonché massimale libero “non impegnato” almeno pari all’importo da asseverare e quindi da integrare se necessario;

c)ultrattività minima 5 anni, se trattasi di polizza in operatività di claims made, in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Polizza alternativa dedicata

In quest’ultimo caso, in alternativa alle opzioni sopra citate, il tecnico asseveratore può assolvere l’obbligo assicurativo con una polizza alternativa alla RC ordinaria, dedicata solo alle asseverazioni, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500mila euro, senza interferenze con la polizza di RC ordinaria “polizza multiprogetto”.

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