Imposte

Superbonus, varianti anche per chi ha il «vecchio» titolo

Se tutti i lavori sono fatti senza alcuna modifica rispetto alla Cila iniziale, non serve presentare la Cilas

di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Sempre possibile lo switch tra Cila e Cilas, in generale conveniente per chi ha già cominciato i lavori. Ma non obbligatorio. La nuova Cilas serve infatti a due tipologie di contribuente: chi sinora si è trattenuto dal produrre la Cila vecchio modello nell’incertezza di aver commesso abusi e rischiare la revoca del bonus; e chi vuole effettuare varianti rispetto alla “vecchia” Cila già presentata.

Come anticipato sul Sole 24 Ore del 29 luglio scorso, le Cila già presentate sono pienamente valide e le opere possono essere eseguite senza mettere di nuovo mano al titolo abilitativo. Se quindi tutti i lavori sono fatti senza alcuna modifica rispetto alla Cila iniziale, non serve presentare la Cilas.

Diverso è invece il discorso della varianti: la Cila “classica”, infatti, non le prevede e questo era uno degli ostacoli all’utilizzo dello strumento, cui veniva di norma preferita la Scia, non solo nei casi in cui fosse stata effettivamente obbligatoria ma anche quando sarebbe bastata la Cila, perché i lavori del superbonus non sono sempre così facilmente prevedibili nei loro sviluppi. Il modello della Cilas diffuso dalla Funzione Pubblica, invece, prevede espressamente questo caso: si può presentarlo come variante della Cila già in corso, facendovi espresso riferimento. È evidente che chi si accinge ora a presentare la Cilas rimane avvantaggiato nella presentazione dei documenti (si vedano gli altri articoli nella pagina).

C’è, poi, il caso di interventi che prevedano contemporaneamente lavori che rientrano nel perimetro del superbonus e opere che, invece, hanno un cappello differente (come un permesso di costruire). A spiegarecome muoversi è una circolare della Regione Emilia-Romagna, datata 4 agosto, che dà indicazioni proprio sulle modalità di compilazione del nuovo modello. L’ultimo capitolo è dedicato agli interventi complessi. «In tali casi - si legge -, insieme alla Cilas deve essere presentato l’altro titolo abilitativo richiesto, secondo le regole ordinarie, per la realizzazione di questi ulteriori lavori». Nel quadro d), al punto d.3 «è prevista una apposita casella, da selezionare per segnalare al Comune che, assieme ad interventi incentivati col superbonus, si stanno svolgendo detti differenti interventi, legittimati grazie all’autonomo titolo abilitativo ivi specificato».

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