Imposte

Superbonus, in vigore da oggi i nuovi requisiti tecnici

In Gazzetta Ufficiale i due decreti del Mise sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni

di Luca De Stefani

Sono stati pubblicati lunedì 5 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 i due attesissimi decreti del Mise sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni, necessari per completare il quadro normativo per l’applicazione della super detrazione Irpef e Ires del 110% sugli interventi dell’ecobonus e del bonus facciate.

Asseverazione per l’ecobonus

Per beneficiare del super bonus del 110% per tutti gli interventi agevolati sul risparmio energetico «qualificato» (ecobonus, quindi, non per gli interventi antisismici, il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica), oltre che per la cessione a terzi o lo «sconto in fattura» dei crediti d’imposta del 110% generati dall’ecobonus, i «tecnici abilitati», dovranno:

- asseverare il rispetto dei «requisiti tecnici» previsti dall’emanando Dm 6 agosto 2020, il quale sostituirà, per i lavori iniziati dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quelli indicati nei decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008;

- asseverare la «congruità» delle spese sostenute rispetto ai «massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento»; in pratica i costi per tipologia di intervento dovranno essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute, riportati nei «prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome» territorialmente competenti o ai prezzi riportati nelle guide sui «prezzi informativi dell’edilizia», edite da Dei.

In assenza di questi prezzari per gli interventi da eseguire, il tecnico determinerà i nuovi prezzi analiticamente, anche avvalendosi dei «massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore» (ad esempio, per mq di copertura, per kWt di potenza termica o per kWe di potenza elettrica), indicati all’allegato I del decreto requisiti, i quali sono comunque sempre utilizzati (anche nei suddetti calcoli analitici, punto 13.2 dell’allegato A) nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore (ad esempio, per gli impianti di climatizzazione invernale).

Una copia di questa asseverazione va trasmessa telematicamente all’Enea, in base all’emanando decreto asseverazioni del Mise del 3 agosto 2020 (applicabile solo per l’ecobonus al 110%), entro 90 giorni dal termine dei lavori (asseverazione dell’allegato 1) ovvero dopo il Sal (allegato 2).

Massimali di costo specifici

I nuovi requisiti tecnici (allegati A, C per la prestazione energetica, E per l’isolamento termico, F per le pompe di calore, G per impianti a biomassa, H per i collettori solari), i limiti di spesa assoluti (allegato B) e i limiti di congruità, non si applicheranno solo per l’ecobonus al 110%, ma dovranno essere rispettati anche per gli interventi (iniziati dopo la loro entrata in vigore) per: il risparmio energetico «qualificato» (ecobonus), detraibili al 50-65-70-75% (tranne quelli effettuati congiuntamente con gli interventi sismici); il bonus facciate del 90%, se i lavori incideranno da un «punto di vista termico» o per più del 10% «dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio», per i quali è obbligatoria la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori (quindi, non per la sola pulitura o tinteggiatura esterna, detraibile comunque al 90%).

Per queste due agevolazioni (che appunto non sono al 110%) non si applicherà, però, il decreto asseverazioni del Mise del 3 agosto 2020, valido solo per l’ecobonus al 110 per cento.

Massimali per il sismabonus

L’emanando decreto requisiti non prevede limiti di congruità specifici per il sismabonus (neanche se al 110%). Inoltre, per gli interventi di riduzione del rischio sismico congiunti al risparmio energetico, detraibili all’80% ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quater.1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (o all’85%, se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi) ovvero al 110% non sono definiti massimali di costo specifici.

Limiti di spesa al netto dell’Iva

I «massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore», indicati all’allegato I, si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

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