Superbonus, visti in bilico per le fatture di novembre 2021
Contrasto tra le indicazioni del modello Redditi PF 2022 e quelle della circolare 19/E. Sono in dubbio i pagamenti precedenti il 12 novembre con fattura differita successiva
Per le istruzioni al modello Redditi PF 2022 e la circolare n. 16/E/2021, le persone fisiche devono richiedere il nuovo visto di conformità in dichiarazione dei redditi per il superbonus del 110%, per le spese sostenute e le fatture emesse dal 12 novembre 2021, quindi basandosi su un inedito «criterio di cassa e di fatturazione» ed escludendo, così, le fatture emesse prima del 12 novembre 2021, ma pagate da questa data in poi.
Per la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E, invece, le persone fisiche devono applicare il «criterio della sola fatturazione» (non si cita il principio di cassa), includendo così i pagamenti effettuati prima del 12 novembre 2021 (ad esempio, ad ottobre 2021) con fattura differita emessa successivamente (nell’esempio, il 15 novembre 2021).
Decorrenza del visto
Anche ai fini della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi del superbonus del 110% (non per la detrazione diretta dei bonus diversi dal 110%) e non solo ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, è necessario il rilascio del visto di conformità nel modello Redditi o nel 730, per le persone fisiche (compresi i professionisti) e gli enti non commerciali, per le spese «sostenute» dal «12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data» (istruzioni al modello Redditi PF 2022 e circolare n. 16/E/2021), quindi, con una sorta di «criterio di cassa e di fatturazione»; seguendo queste indicazioni, sembrerebbero escluse le fatture anticipate, cioè emesse prima del pagamento e prima del 12 novembre 2021, anche se pagate da questa data in poi.
Nella circolare 27 maggio 2022, n. 19/E, invece, si è utilizzato, per le persone fisiche, il «criterio della sola fatturazione», in quanto è stato detto che il nuovo visto di conformità per il superbonus trova applicazione solo per «le fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021», senza porre alcun limite alla data dei pagamenti. In base a quest’ultimo chiarimento, pertanto, sembrerebbero inclusi i pagamenti effettuati prima del 12 novembre 2021 (ad esempio, ad ottobre 2021) con fattura differita emessa successivamente (nell’esempio, il 15 novembre 2021).
Sarebbe stato più semplice e sicuramente più coerente con la prassi precedente sulle detrazioni Irpef, stabilire che il nuovo visto di conformità fosse obbligatorio per i pagamenti effettuati dal 12 novembre 2021 in poi.
Decorrenza per le imprese
Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, invece, il nuovo visto di conformità si applica con riferimento alle «fatture emesse» dal 12 novembre 2021, «a prescindere dal periodo di imputazione della spesa» (circolari nn. 16/E/2021 e 19/E/2022), anche se per questi ultimi soggetti solitamente si applica il criterio di competenza.
Le esenzioni
Questo nuovo visto non è necessario nei casi di dichiarazione presentata:
«tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale»;
ovvero «direttamente dal contribuente all’agenzia delle Entrate», attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi).
Modifica dei dati
Se il contribuente modifica i dati relativi al superbonus proposti nella precompilata, la quale, si ricorda, può essere sia il 730 che il modello Redditi, potrà continuare a presentare ugualmente la dichiarazione direttamente, senza dover rivolgersi ad un professionista abilitato o ad un Caf (per Redditi o 730) o di un Caf (per il 730), ai fini dell’apposizione del consueto visto di conformità del 730 (il quale assorbe quello specifico per i documenti del superbonus) ovvero di quello del modello Redditi (Telefisco 2022).
Da quest’anno, peraltro, in caso di 730 precompilato presentato direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta, con modifiche che incidono sul reddito o sull’imposta degli oneri forniti da terzi, il controllo formale sulla documentazione relativa agli oneri verrà effettuato solo su quelli modificati e non su quelli forniti da soggetti terzi non modificati.
Resta, comunque, in capo al contribuente il controllo dei requisiti soggettivi che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni, quindi, è «opportuno che la documentazione» sia conservata fino al 31 dicembre 2027 (istruzioni al 730/2022 e circolare n. 26/E/2015).