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Supersismabonus, lavori su tutte le unità se gli edifici sono collegati

110%

di Marco Zandonà

La domanda

Dopo la risposta n. 6 della Commissione sul sismabonus del febbraio 2021 un nostro cliente che ha già iniziato da tempo opere di consolidamento antisismico ha forti dubbi di poter fruire del supersismabonus del 110%. Il problema riguarda la definizione di unità strutturale ed immobili aggregati. La casa in questione è una tipica casa di corte, indipendente ma appoggiata ad altre case. Il committente si domanda se è possibile ottenere il supersismabonus al 110%, dimostrando con le dovute perizie ed asseverazioni da parte dei professionisti tecnici, che la ristrutturazione di consolidamento sismico (non miglioramento di classe) non incide sulle unità adiacenti.
L. C. – Lucca

Effettivamente, si deve valutare se l’edificio è collegato strutturalmente con quello contiguo e, in tal caso, il 110% si applica solo se il rafforzamento sismico interessa tutte le unità collegate. La Commissione di monitoraggio costituita dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, per verificare l’attuazione della normativa sul 110% per interventi antisismici (articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, guida al 110% su www.agenziaentrate.it, circolare 24/E del 2020) ha chiarito (risposta n. 6 del febbraio 2021) che ai fini della individuazione della struttura su cui effettuare il miglioramento sismico bisogna fare riferimento all’unità strutturale. La definizione di unità strutturale (US) è contenuta nelle «Norme tecniche per le costruzioni», approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018. L’unità strutturale è un edificio che ha continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e che, di norma, è delimitato o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. In sostanza, nel caso delle case a schiera la struttura su cui effettuare il miglioramento sismico non consiste nel singolo immobile, ma nell’intera struttura. Infatti, il cosiddetto “condominio contiguo” costituisce un’unica unità strutturale. Allo stesso modo, per i palazzi dei centri storici costituiti da «edifici contigui strutturalmente non sempre la struttura può essere considerata tipologicamente diversa; sicché anche questi costituiscono un’unica unità strutturale e la fattibilità dell’intervento va valutato nella sua interezza sull’intero complesso edilizio contiguo. Il 110%, in tali casi, si rende applicabile soltanto se l’intera unità strutturale consegue un miglioramento statico (occorre che l’intervento riguardi tutte le unità immobiliari contigue), come previsto espressamente dall’articolo 16 bis, comma 1, lettera i, del Dpr 917/1986.

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