La domanda
Un condominio minimo il 3 gennaio 2024 ha presentato una Scia per lavori di miglioramento sismico (con inizio lavori l’8 gennaio 2024) e contestualmente ha depositato anche l’allegato B, successivamente, il 20 marzo 2024 è stata depositata la Cilas per supersismabonus. Nell’allegato B il tecnico ha dichiarato di essere in possesso della polizza assicurativa di cui all’articolo 119, comma 14 del Dl 34/2020. In realtà il tecnico al momento di presentazione dell’allegato B era sprovvisto della specifica assicurazione prevista in caso di superbonus, ma aveva solamente la sua assicurazione professionale valevole per il sisma ordinario. L’assicurazione ad hoc è stata stipulata solo successivamente. È possibile sanare questa mancanza tramite l’istituto della remissione in bonis ripresentando l’allegato B e pagando la sanzione prevista di 250 euro? Nel caso non fosse possibile sanare questa mancanza si potrebbe applicare il sisma ordinario non avendo i requisiti per il super sisma bonus?
G. G. - Arezzo
In via generale la risposta è negativa, non è possibile sanare la mancanza della polizza assicurativa prevista per il Superbonus tramite l’istituto della remissione in bonis. Tuttavia si ritiene possibile stipulare la polizza previo annullamento dell’allegato B e presentazione tardiva dell’allegato b dopo la stipula della polizza. L’articolo 119, comma 14, del Decreto Rilancio (Dl 34/2020), convertito in legge 77/2020, stabilisce che per poter accedere al Superbonus 110% è necessario che i professionisti...



