Casi e questioniContabilità

Svalutazione delle rimanenze di magazzino, guida alla gestione contabile e fiscale

di Cristina Odorizzi

N. 32

Settimana Fiscale

In riferimento alle svalutazioni di rimanenza, il principio contabile Oic 13 ne statuisce la rilevazione a rettifica diretta dei relativi valori iscritti all’attivo. Dal punto di vista della valutazione, il principio di riferimento è quello del minore fra costo e valore di mercato: le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (articolo 2426, numero 9, Codice civile). Ai fini fiscali, il comma 5 dell’articolo 92 del Tuir dispone che, se il valore di costo dei beni è superiore al valore normale medio nell’ultimo mese dell’esercizio, le rimanenze si valorizzano assumendo tale valore normale, con conseguente effetto svalutativo. Rimane cruciale l’individuazione in modo univoco del valore normale medio a cui fa riferimento l’articolo 92, Tuir. Vediamo le implicazioni pratiche.

La gestione contabile ed ai fini di bilancio delle rimanenze di magazzino, trova la sua disciplina nel principio contabile Oic 13, dedicato ai relativi criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione nonché alle informazioni da presentare nella nota integrativa. Il Principio contabile Oic 13 fa richiamo a sua volta all’articolo 2424, Codice civile che colloca le rimanenze di magazzino nella voce C1 – Attivo circolante di Stato Patrimoniale. Mentre per quanto attiene il conto economico, ...