Controlli e liti

Svizzera-Unione europea, scambio di informazioni con flusso reciproco

di Roberto Bianchi, Giovanni Molo e Samuele Vorpe

La sezione 2.1.1 dell’accordo Sai (Scambio automatico di informazioni) sancisce il fondamento affinché le autorità competenti scambino, in maniera automatica e con cadenza annuale, le informazioni che ottengono dagli istituti finanziari in conformità con i doveri di diligenza e di comunicazione di questi ultimi, così come previsti dallo Scc allegato ai due trattati. Va precisato che, per quanto attiene l’accordo Sai, per attivare lo scambio automatico sarà necessario un ulteriore accordo bilaterale. La convenzione con l’Ue, invece, costituisce già di per sé una base giuridica sufficiente per lo scambio. Coerentemente con il fatto che l’accordo Sai si innesta sulla convenzione Maat, la sezione 2.1.1 fa riferimento all’articolo 6 della convenzione, che costituisce pertanto «la base legale per lo scambio».

La sezione 2.1.2 introduce la possibilità di una deroga alla reciprocità delle informazioni commutate, in virtù della quale uno stato trasmette in forma automatica informazioni a un altro stato, senza riceverne. Secondo quanto esposto nel messaggio del Consiglio federale, tale possibilità può essere in particolare adottata da stati che non prevedono, nel proprio ordinamento, imposte dirette. Il testo della sezione 2.1.2 contempla l’esclusione della reciprocità come una scelta generale da parte di un determinato stato e pertanto non solo con riferimento a informazioni di provenienza da un determinato paese, ma più in generale attinenti alla possibilità assoluta di ricevere informazioni in maniera automatica. La reciprocità o, più precisamente, l’assenza di autolimitazione, che consente pertanto a uno stato che trasmette informazioni di riceverne, è presunta, tanto che non si applica, salvo che per le giurisdizioni espressamente elencate nell’allegato A all’accordo.

Tuttavia, la circostanza per la quale uno stato non conosce sul piano interno, salvo situazioni particolari, la possibilità di accesso diretto da parte dell’autorità fiscale a informazioni detenute da istituti bancari, potrebbe indurlo, conformemente alla sezione 2.1.2 dell’accordo Sai, a limitarsi analogamente nella ricezione di informazioni dall’estero. Tale via è stata perseguita dalla Svizzera al momento dell’adozione dello standard dell’Ocse sullo scambio di informazioni su richiesta nel marzo del 2009.

Con l’adozione dello scambio automatico delle informazioni, però, la Svizzera ha fatto una scelta diversa. Nonostante persistano delle restrizioni sul piano interno, il Consiglio federale ha scelto di non far riverberare tali limitazioni sul piano dei rapporti internazionali e più precisamente, su quello delle informazioni che la Svizzera potrà ricevere dall’estero. Anche una simile scelta è perfettamente compatibile con il testo della sezione 2.1.2 dell’accordo Sai.

Tale disposizione e, più in generale, il meccanismo di scambio automatico di informazioni instaurato dall’accordo Sai, non esige infatti che una giurisdizione possa ricevere dall’estero soltanto le informazioni che potrebbe ottenere in situazioni analoghe sul piano interno. È pertanto compatibile con l’accordo Sai la circostanza che uno stato possa ricevere dall’estero informazioni che non potrebbe ottenere internamente. Tale approccio è senz’altro condivisibile. Determinante, dal profilo della reciprocità, dovrebbe infatti essere esclusivamente la circostanza che uno stato fornisce a un altro collaborazione internazionale e non la sua situazione sul piano interno. Coerentemente con questa nozione di reciprocità ne scaturisce che non sono possibili situazioni in cui uno stato possa ricevere informazioni senza trasmetterne. Questo precetto, giustamente ancorato nell’accordo Sai, entra in diretta collisione con l’accordo Facta tra Svizzera e Usa che codifica, invece, la possibilità per gli Usa di ricevere informazioni dalla Svizzera senza invece trasmetterne.

Dalla scelta adottata dalla Svizzera di non perpetrare la cosiddetta autolimitazione in materia di scambio automatico di informazioni, ne discende che l’accordo con l’Ue non contiene alcuna disposizione analoga alla sezione 2.1.2 dell’accordo Sai. Non vi è infatti, per la Confederazione, alcuna necessità di disciplinare la possibilità di non ricevere informazioni dagli stati membri dell’Ue. Lo scambio automatico di informazioni è stato, infatti, instaurato con questi ultimi in maniera perfettamente bilaterale con un flusso reciproco di scambio di informazioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©