Finanza

Tabaccherie, benzinai e autotrasportatori per conto terzi: fondo perduto con calcoli ad hoc

Per alcune categorie di soggetti o di operazioni vanno seguiti i criteri dettati dal Fisco dopo il Dl Rilancio

di Gabriele Ferlito

Per alcune categorie di soggetti o di operazioni, la verifica dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto previsto dal Dl sostegni (Dl 41/2021) richiede di tenere a mente alcune particolarità di calcolo, che sono state chiarite dalle Entrate rispetto al decreto Rilancio e che tornano utili anche adesso.

Si prenda ad esempio il caso degli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell’apposito albo (di cui alla legge 298/1974). Ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Dpr 633/72, questi soggetti hanno la facoltà di emettere per ogni trimestre solare una sola fattura riepilogativa delle operazioni effettuate nei confronti di uno stesso committente, nonché di rinviare la registrazione e la protocollazione delle fatture emesse al trimestre successivo a quello di emissione (con conseguente differimento dell’Iva sulle vendite alla liquidazione trimestrale successiva).

Con riferimento a tali soggetti si è posto pertanto il dubbio su come vada calcolata la riduzione di fatturato valevole per l’accesso al contributo. Sul punto si è espressa l’agenzia delle Entrate con la circolare 22/E/2020, in tema di contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio, chiarendo che vanno incluse nell’ammontare del fatturato di periodo (nella specie, 1° gennaio – 31 dicembre) le prestazioni eseguite nello stesso periodo dagli autotrasportatori come risultanti dai relativi Ddt.

Ulteriori precisazioni sono necessarie per i rivenditori di giornali, di libri e di periodici, per i distributori di carburante e per i rivenditori di tabacchi e beni di monopoli. Qui l’attenzione va rivolta non solo ai criteri di determinazione del fatturato, ma anche al calcolo dei ricavi per il rispetto della soglia di accesso al contributo (10 milioni di euro nel 2019).

Proprio con riferimento alla soglia di ricavi con la circolare 15/E/2020 le Entrate hanno chiarito che, al fine di rispettare la ratio dell’agevolazione, per tali soggetti occorre fare riferimento alla nozione di ricavi o compensi determinata (ai fini dell’ammissione ai regimi semplificati di contabilità) secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del Dpr 600/1973: vanno quindi assunti i ricavi percepiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni. Ricordiamo che questa soglia individua anche la percentuale da applicare alla riduzione del fatturato medio.

Il criterio indicato all’articolo 18 non vale invece per il confronto di fatturati (circolare 22/E/2020), dovendosi in tal caso considerare il totale dei corrispettivi oltre ad eventuali fatture emesse, al netto dell’Iva, che hanno concorso alla liquidazione Iva del periodo di riferimento (pertanto, in questo caso il calcolo va fatto al lordo del prezzo corrisposto al fornitore).

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