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Tablet pc e laptop, l’indicazione della Pa nell’acquisto cambia il regime applicabile

Split payment per le operazioni nella sfera istituzionale, reverse charge per quelle nella sfera commerciale

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di Marco Magrini

La risposta a interpello 894/2021 delle Entrate torna sul regime dell’inversione contabile in riferimento alle cessioni di tablet pc e laptop evidenziando la specificità dei cessionari pubblici soggetti split payment. Questi, se consumatori finali, possono determinare la presenza di una deroga all’impostazione della fatturazione in reverse charge che, normalmente, per questi beni si lega alla sola posizione del cedente. Il documento di prassi in questione conferma le proprie indicazioni della precedente risposta 643/2021 (si veda l’articolo). La clientela della società istante si colloca prevalentemente nella fase distributiva che precede la vendita al dettaglio, ma è anche è costituita da soggetti che acquistano i beni per cederli in leasing o noleggio o li utilizzano direttamente per la propria attività, da esportatori abituali e da pubbliche amministrazioni in regime split payment.

Cessionari soggetti passivi

Per le vendite effettuate nei confronti di clienti soggetti passivi utilizzatori finali dei beni (anche al fine del leasing o noleggio a terzi), la risposta conferma la linea interpretativa portata dalle circolari 21/E/16 (paragrafo 2.1), 59/E/10 e 36/E/11. Il cessionario soggetto passivo è tenuto ad assolvere l’Iva e non sono previste eccezioni e/o integrazioni rispetto alla regola generale. Non è prevista una facoltà o un obbligo di verifica da parte del cedente rispetto allo specifico utilizzo del bene da parte del cessionario soggetto passivo Iva, desumibile da una specifica attestazione e/o dichiarazione di quest’ultimo in ordine allo status di utilizzatore finale.

Esportatori abituali

Per le vendite effettuate nei confronti di esportatori abituali a fronte di lettere di intento, la risposta, confermando la circolare 14/E/15, riafferma la priorità antifrode del regime reverse charge e non solo per le cessioni di console da gioco, tablet pc, laptop. Anche a queste operazioni si applica il regime dell’inversione contabile in luogo del regime di non imponibilità Iva. Il cedente, qualora si trovi in una delle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, dovrà pertanto emettere fattura senza esporre l’Iva (articolo 17, comma 6, lettera c) e non in regime di non imponibilità Iva (articolo 8, comma 1, lettera c). Per il cessionario l’operazione non concorrerà all’utilizzo del plafond.

Pubbliche amministrazioni

Per le vendite alle pubbliche amministrazioni, ordinariamente soggette al regime della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter Dpr 633/1972), la risposta ad interpello rimette al cessionario la funzione dirimente di qualificazione del regime dell’operazione ai fini del reverse charge o dello split payment. Infatti viene riaffermata la distinzione che deve farsi fra la disciplina del reverse charge e dello split payment in relazione alla posizione del debitore d’imposta e del soggetto passivo Iva che nelle due fattispecie può trovare una separazione in relazione alla sfera di destinazione dell’acquisto (circolare 15/E/2015).

Nella disciplina applicabile ai soggetti split payment la posizione di debitore d’imposta si lega a quella di soggetto passivo Iva. Qualora l’acquisto dell’ente pubblico venga effettuato a beneficio della propria sfera commerciale di svolgimento dell’attività (soggetto Iva), si applica l’inversione contabile. Se invece l’acquisto viene effettuato dall’ente in veste di consumatore finale, cioè per soddisfare esigenze relative alla sfera istituzionale, si applica lo split payment. È necessario che il cedente, anche se, sulla base dei propri requisiti rientrerebbe nella posizione di dover fatturare applicando la regola del reverse charge, riceva dall’ente pubblico cessionario (essendo onere di quest’ultimo), indicazione se l’acquisto è relativo alla sfera commerciale o istituzionale perché in quest’ultimo caso si applicherebbe il regime dello split payment derogando al principio generale del reverse charge.

Gli effetti antifrode si producono anche con lo split payment: l’Iva esposta nella fattura da parte del cedente deve essere oggetto di versamento diretto all’erario da parte dell’ente pubblico cessionario.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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