Controlli e liti

Tarsu, la prescrizione delle somme iscritte a ruolo è di cinque anni

La Ctr Lazio con la sentenza 2416/1/2021 ribadisce un consolidato orientamento giurisprudenziale

di Emanuele Mugnaini

Per i tributi locali, nel caso di specie la Tarsu, la prescrizione della somme iscritte a ruolo è quinquennale. Così si è espressa la Ctr Lazio con la sentenza 2416/1/2021, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Il caso

Una contribuente impugnava la cartella di pagamento relativa alla tassa rifiuti invocando la prescrizione quinquennale del credito in essa contenuto. Il ricorso veniva respinto, senza analisi del merito, poiché la ricorrente non aveva depositato in giudizio gli avvisi di ricevimento delle raccomandate A/r relative all’invio del ricorso introduttivo, allora cartaceo, all’agente della riscossione e al Comune.

Nel giudizio di appello la contribuente depositava i suddetti avvisi riuscendo così a fornire la prova dell’avvenuta rituale notificazione del ricorso indirizzato ai due enti. Nel merito la Ctr accoglieva il gravame dichiarando, in assenza di atti interruttivi, l’intervenuta prescrizione quinquennale della cartella, trattandosi di tributi locali.

La prova di notifica del ricorso

Relativamente alla prova dell’avvenuta ricezione del ricorso indirizzato alla controparte è sempre necessario produrre in giudizio, tanto la ricevuta di spedizione che il successivo avviso di ricevimento. Può essere sufficiente la sola esibizione di quest’ultimo solo nel caso in cui la data di consegna sia riportata a stampa meccanografica o mediante timbro datario (Sezioni Unite 13452/2017) non essendo idonea, in questi casi, la mera scritturazione manuale da parte ufficiale postale. Con l’avvento del processo tributario telematico è necessario depositare, all’atto della costituzione in giudizio, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del ricorso notificato a mezzo pec.

Al riguardo, si ricorda che il sistema informativo della Giustizia Tributaria permette il deposito dei messaggi pec contenenti le suddette ricevute, in luogo degli stampa degli stessi in formato pdf/a. Aspetto che consente ai giudici il riscontro diretto delle formalità di notifica.

I termini di prescrizione in caso di riscossione coattiva

Per i tributi locali, non essendo necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, si applica il termine di prescrizione quinquennale – cosiddetta “breve” - di cui all’articolo 2948 n.4 del Codice civile. Termine che non muta in caso di cartellazione dell’originaria pretesa. La mancata opposizione all’atto nei termini previsti si traduce, infatti, nella sola irretrattabilità del credito in esso contenuto e non nella conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale di cui all’articolo 2953 Codice civile. Tale principio trova applicazione non solo con riguardo ai tributi locali ma, più in generale, per l’intera riscossione coattiva dei crediti. Siano essi di natura previdenziale, ovvero relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché per i crediti di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali (Sezioni unite, 23397/2016).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©