Tartufi congelati con Iva al 10%, per quelli preparati aliquota ordinaria
Per la cessione di tartufo congelato, si applica l’aliquota Iva ordinaria, mentre per quelli immersi in acqua salata o in olio, va applicata l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento. Per la cessione di alimenti per cani e gatti, scatta sempre l’aliquota del 22 per cento.
In tema di aliquote Iva e di chiarimenti sulla loro applicazione, l’agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con due risoluzioni, la 59/E e la 60/E, rispettivamente del 2 e del 7 agosto scorsi, al fine di chiarire l’aliquota applicabile a determinate operazioni.
Con la risoluzione 59/E, l’amministrazione finanziaria ha esaminato l’aliquota applicabile alla cessione di tartufo congelato nonché alle cessioni di tartufo conservato, immerso in acqua salata o in olio.
A disciplinare l’aliquota applicabile alla cessione di tartufo, è il n. 20-bis, della parte terza, della Tabella A allegata al Dpr 633/1972, che dispone che alle cessioni di «tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato», vada applicata l’aliquota Iva del 10 per cento.
L’istante chiede, quindi, se per la cessione di tartufo congelato e surgelato, intero, in pezzi o in tritume, e per la cessione del medesimo prodotto «conservato mediante tecniche di stabilizzazione termica a cui sono sottoposti appositi contenitori in vetro o in metallo, immerso in acqua salata o in olio», si possa applicare comunque tale aliquota ridotta, visto che la formulazione del n. 20-bis non è così chiara.
L’Agenzia, fatto presente che in base all’articolo 29 della legge comunitaria in merito all’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento in commento prevede la sua applicazione per la cessione di «ortaggi e piante mangerecce, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati» e di «ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico», dalle quali risulta eliminato l’inciso, prima presente, «esclusi i tartufi», nonché sulla base del parere tecnico espresso dall’agenzia delle Dogane, chiarisce che alla cessione di tartufo congelato si rende applicabile l’aliquota Iva ordinaria, mentre alla cessione di tartufo conservato, immerso in acqua salata o in olio, si applica l’aliquota ridotta del 10 per cento.
Si deve applicare l’aliquota ordinaria al tartufo congelato in quanto il già richiamato numero 20-bis si riferisce al prodotto fresco, refrigerato e temporaneamente conservato.
Sempre in tema di aliquote Iva, la successiva risoluzione 60/E dell’agenzia delle Entrate, ha preso in considerazione la commercializzazione di «mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti».
Mentre l’istante ritiene che a tali prodotti vada applicata l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento, in base al contenuto del n. 112 della tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, rubricata «Principi attivi per la preparazione e integratori per mangimi», l’agenzia chiarisce che per tale tipologia di alimento va applicata l’aliquota Iva ordinaria, attualmente del 22 per cento.
A tale conclusione l’amministrazione finanziaria perviene, dopo aver interpellato, fra le altre, l’agenzia delle Dogane e dopo aver analizzato la composizione del prodotto in commento, in quanto i prodotti classificati nella sottovoce consistente in alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto «stante l’attuale formulazione letterale della disposizione normativa, risultano espressamente esclusi dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento».
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