Imposte

Tasi a carico dell’inquilino tra il 10% e il 30%

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di Luigi Lovecchio

La Tasi è un’imposta che si traduce sostanzialmente in una sorta di duplicato dell’Imu. Nata inizialmente per sopperire all’esenzione dell’abitazione principale, già dall’anno scorso ha perso questa funzione, poiché l’esenzione è stata recepita all’interno anche di questo nuovo tributo. È un tributo che ha una forte componente patrimoniale e una quota molto minoritaria che colpisce gli utilizzatori degli immobili. In particolare, la quota patrimoniale pesa dal 70% al 90% dell’imposta complessiva, a seconda della scelta regolamentare adottata a livello comunale. Vi è una sostanziale coincidenza con l’Imu nella soggettività passiva della quota patrimoniale, che colpisce quindi il proprietario e il titolare di diritto reale di godimento. Sotto il profilo oggettivo, la Tasi colpisce gli stessi immobili soggetti a Imu, con l’espressa esclusione dei terreni agricoli.

La base imponibile si determina con le stesse regole dell’Imu. Ugualmente, le esenzioni stabilite ai fini dell’Imu, desunte dall’articolo 7, Dlgs n. 504/1992, operano anche ai fini del nuovo tributo comunale. Alla regola della sovrapposizione delle basi imponibili e delle esenzioni si contrappongono due eccezioni: i fabbricati merce delle imprese costruttrici e i fabbricati rurali strumentali, che sono entrambi esenti da Imu.

Con riferimento ai primi, l’aliquota base della Tasi è stabilita all’1 per mille. Detta aliquota può essere variata in aumento sino a un massimo del 2,5 per mille e può anche essere azzerata. Con riguardo ai fabbricati rurali, l’aliquota massima della Tasi non può superare comunque l’1 per mille e resta anche in questo caso il potere di azzeramento del prelievo da parte degli enti locali.

Con riferimento agli immobili in leasing, la Tasi contiene una regola specifica che stabilisce con precisione quando inizia e termina la soggettività passiva del locatario. Si dispone al riguardo che la soggettività opera dalla data di stipula del contratto sino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Come anticipato, anche la Tasi esenta l’abitazione principale, alle medesime regole valevoli per l’Imu. Deve dunque trattarsi della casa in cui il proprietario risiede e dimora anagraficamente, unitamente alle pertinenze, in misura massima di tre, ciascuna appartenente a una diversa categoria catastale, tra C2, C6 e C7. L’esenzione vale anche nei riguardi dell’utilizzatore dell’immobile, in presenza delle medesime condizioni di legge. Viceversa restano soggette a tributo le abitazioni principali di lusso.

Un elemento peculiare della Tasi è la solidarietà tra soggetti passivi. In particolare, non sussiste solidarietà tra proprietari e inquilini, nel senso che la quota non pagata dai primi non può essere richiesta ai secondi, e viceversa. Ma vi è obbligazione solidale all’interno delle due categorie di soggetti passivi. Questo significa che, guardando alla quota di pertinenza dei proprietari, ciascuno sarà in linea di principio tenuto a pagare in proporzione alla sua percentuale di possesso. Se tuttavia uno dei titolari non paga l’importo dovuto, il comune è libero di rivolgersi per l’intero a ciascuno degli altri titolari. Il pagamento da parte di uno di essi estingue completamente il debito verso il comune.

La somma dell’Imu e della Tasi non può complessivamente superare l’aliquota massima Imu del 10,6 per mille. Tuttavia, è possibile che i comuni, con delibera consiliare, adottino una maggiorazione non superiore allo 0,8 per mille. In tale eventualità la somma dei due tributi può giungere sino all’11,4 per mille. Tale facoltà è peraltro ammessa solo per le amministrazioni che se ne fossero già avvalse nel 2015.

Da ultimo, si evidenzia che i comuni hanno il potere di azzerare la Tasi per intere categorie di immobili. Può quindi accadere che l’ente abbia deliberato di non applicare tale imposta per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale.

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