Imposte

Tassa sull’atto enunciato solo se è tutto contenuto nel decreto ingiuntivo

di Marco Nessi

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro l'atto enunciato è tassabile soltanto se interamente contenuto, nei suoi elementi, essenziali, nell'atto giudiziario soggetto a registrazione a termine fisso. È questo il principio espresso dalla Ctp di Roma nella sentenza 10 marzo 2021 n. 2745. Nel caso esaminato l'ufficio notificava ad un contribuente un avviso di liquidazione contestando la presunta debenza di una maggiore imposta di registro per la registrazione di un decreto ingiuntivo e dell'enunciata scrittura privata in atto dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 22 del Dpr 131/1986.Nello specifico, trattandosi di ricognizione di debito, l'ufficio sosteneva la necessità di tassare il decreto ingiuntivo con imposta di registro al 3% ai sensi dell'articolo 9 della tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986. Il contribuente impugnava, contestando la richiesta di tassazione dell'atto enunciato in misura proporzionale (3%) in quanto costituente un atto privo di contenuto patrimoniale. Pertanto, veniva richiesta la non tassazione dell'atto enunciato e, in via subordinata, la sua imposizione in misura fissa, nonché, in ogni caso, la disapplicazione delle sanzioni. Nell'accogliere la tesi del contribuente il collegio ha preliminarmente osservato che, per effetto del combinato disposto dell'articolo 22, comma 3, e 37 del Dpr 131/1986, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'atto enunciato è tassabile soltanto se non semplicemente nominato o richiamato nel decreto ingiuntivo, ma interamente contenuto, nei suoi elementi essenziali, nell'atto giudiziario soggetto a registrazione a termine fisso. Pertanto, la tassazione per enunciazione non può operare se nel decreto ingiuntivo sono menzionate circostanze dalle quali può soltanto dedursi l'esistenza tra le parti di un rapporto giuridico non denunciato. In particolare, gli elementi essenziali che devono essere enunciati nel decreto ingiuntivo, con riferimento all'atto non soggetto a registrazione, sono: le parti, l'oggetto, il tempo e il luogo dell'obbligazione o, più in generale, tutti gli elementi che di volta in volta, possono risultare necessari a definire l'entità e la natura del negozio giuridico enunciato. Sulla base di questi principi, la Ctp ha accolto il ricorso, evidenziando che l'ufficio non aveva fornito la prova dell'esistenza dell'enunciazione dell'atto esterno nel decreto ingiuntivo sottoposto a registrazione. Il collegio ha osservato che il ricorso sarebbe stato accolto anche qualora l'atto enunciato fosse stato tassabile per errata applicazione da parte dell'ufficio dell'aliquota del 3%. Infatti, trattandosi di ricognizione di debito, l'atto ha natura puramente dichiarativa ed è privo di contenuto patrimoniale, quindi assoggettabile all'aliquota dell'1%.

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