Imposte

Tassazione dividendi, l’Agenzia sbaglia rotta sul regime transitorio

Il requisito della distribuzione utili entro il 2022 non è il modo corretto per colpire condotte elusive

di Michela Folli e Marco Piazza

L'interpretazione restrittiva dell'agenzia delle Entrate sulle condizioni per applicare il regime transitorio dei dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) sta creando disorientamento fra gli operatori che ritenevano di attenersi al tenore letterale della norma.

L'articolo 1, comma 1006 della legge 205/2017, infatti, stabilisce che «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 26 maggio 2017». Quindi tali utili, anziché essere soggetti alla ritenuta d'imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano a essere imponibili nelle misure ridotte previste dal decreto ministeriale citato.

La norma prevede quindi un'unica condizione affinché sia applicabile il regime transitorio agli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017: che le relative distribuzioni siano deliberate entro il 31 dicembre 2022.

La risposta inedita in commento aggiunge una ulteriore condizione: che il dividendo sia anche materialmente percepito dal socio entro fine anno. Ciò svaluta il tenore letterale della norma.

Il legislatore, infatti, ha usato il termine «percepiti» nell'articolo 1, comma 1005 (sulla data di efficacia del nuovo regime) e il diverso termine «deliberati» nel comma 1006 (sul regime transitorio), il che fa ritenere che la sua volontà sia stata quella di sganciare l'applicazione del regime transitorio dall'effettiva percezione del dividendo. Altrimenti avrebbe utilizzato il termine «percepiti» anche nel comma 1006.

Peraltro, la risposta 163 del 2022, pur non attinente il caso specifico, aveva indirettamente confermato il tenore letterale della norma affermando che per applicare il regime transitorio le distribuzioni vanno deliberate entro il 31 dicembre 2022 Nulla aggiungeva sul termine di pagamento del dividendo.

Si deve supporre che l'Agenzia non approvi che una semplice delibera di distribuzione di riserve non seguita dalla materiale corresponsione possa consentire al socio di “prenotare” il regime transitorio, per un periodo di tempo indefinito. Ma la soluzione adottata rischia di penalizzare anche comportamenti non patologici (dilazioni ordinarie nel pagamento, per motivi di liquidità). I comportamenti anomali possono essere disincentivati in altro modo. Ad esempio, la giurisprudenza ha avallato la correttezza della presunzione di maturazione di interessi in base all'articolo 45, comma 2 del Testo unico, nei casi in cui il socio non riscuota dividendi già deliberati, considerando tale fattispecie come «finanziamento indiretto» (Cassazione, sentenze 10030 del 2009, 12251 del 2010 e 2735 del 2011).

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