Tassazione separata, nulla la cartella non preceduta dall’avviso bonario
Con l'ordinanza 14544 del 13 luglio, la Cassazione ha statuito che, in tema di riscossione delle imposte, l’articolo 1, comma 412, della legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), obbliga l’agenzia delle Entrate – in esecuzione di quanto sancito dall’articolo 6, comma 5, della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente) – a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, con la conseguenza che l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
L’amministrazione finanziaria impugna in Cassazione una sentenza della Ctr di Catania che, in accoglimento del gravame proposto da un contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento – allo stesso notificata e relativa all’Irpef per redditi soggetti a tassazione separata, annualità 2006 – in quanto non preceduta dall’avviso bonario, previsto dagli articoli 36-bis, comma 3, del Dpr 600/1973 e 6, comma 5, della legge 212/2000.
Nel ricorso, l’amministrazione contesta l’errata interpretazione, da parte dei giudici di merito, delle richiamate disposizioni normative, in quanto l’avviso bonario deve essere inviato solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cassazione, sentenza 12023 del 2015 e 11394 del 2015).
Per la Corte Suprema il ricorso è infondato atteso che, per costante giurisprudenza, l’agenzia delle Entrate è obbligata a comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi del citato articolo 36-bis, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata (ordinanza 11000 del 2014).
La liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata è quell’operazione con la quale l’amministrazione finanziaria determina l’imposta dovuta su determinati redditi per i quali sono state già versate delle somme a titolo di acconto. Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente, viene calcolata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, viene inviata una comunicazione, direttamente al contribuente, che contiene la richiesta di pagamento.
Se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione – o dalla data di un’eventuale successiva rettifica dell’ufficio – non sono dovuti né interessi né sanzioni, mentre, in caso di tardivo o mancato pagamento, le somme saranno iscritte a ruolo e di seguito sarà notificata una cartella di pagamento che conterrà, oltre all’imposta, una sanzione pari al 30% dell’imposta medesima più gli interessi.
Da ultimo, si fa presente che l’invio dell’avviso bonario, in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, è espressamente stabilito nella circolare 30/E del 2005, con la quale l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla ratio della comunicazione in parola – finalizzata a far conoscere al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata – che non costituisce, peraltro, un atto impugnabile, per cui non è possibile presentare ricorso.
Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 14544 del 13 luglio 2015