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Tax credit del 50% per le sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche nel registro Coni

La norma del Dl sembrerebbe introdurre un limite di carattere oggettivo che rischia di tenere fuori una buona parte delle attività riconducibili agli enti sportivi

di Gabriele Sepio

Novità anche per il mondo sportivo dal decreto Agosto. La bozza di decreto legge approvata «salvo intese tecniche» dal Consiglio dei ministri del 7 agosto introduce, infatti, un’agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in misura pari al 50%, degli investimenti in campagne pubblicitarie (incluse le sponsorizzazioni) effettuati nel corso del 2020 in favore di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) iscritte nel registro Coni.

Diversi, tuttavia, gli aspetti da chiarire sotto il profilo applicativo. Anzitutto, la norma sembrerebbe introdurre un limite di carattere oggettivo che rischia di tenere fuori una buona parte delle attività riconducibili agli enti sportivi. Stando al tenore della norma, infatti, il beneficio spetta solo in caso di erogazioni a favore di enti operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici. Le attività “incentivate” dovranno inoltre riguardare il settore sportivo giovanile. Anche sotto il profilo soggettivo l’agevolazione pone dei limiti piuttosto alti concentrando il beneficio a favore delle realtà piu strutturate e con consistenti entrate commerciali.

Si tratta nello specifico delle leghe, società sportive professionistiche e Asd e Ssd con ricavi almeno pari a 200mila e fino ad un massimo di 15milioni di euro. Resteranno, dunque, fuori i tantissimi enti sportivi con entrate prevalentemente non commerciali. Sul versante operativo, l’incentivo in questione sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo modalità che saranno stabilite con un Dpcm, di concerto con il Mef e ministero delle Politiche giovanili e dello sport, e nel rispetto del regolamento Ue in tema di aiuti «de minimis». Inoltre, in ragione del tenore letterale della norma e a meno di diverse indicazioni nel provvedimento attuativo, il credito d’imposta in questione potrà cumularsi con le deduzioni previste per le spese sostenute per gli investimenti pubblicitari.