Imposte

Affitti, tax credit al 20% per i dettaglianti con ricavi oltre 5 milioni

La conversione del Dl Rilancio rende irrilevante il limite per agenzie di viaggio e tour operator

Ambito soggettivo allargato e allineamento della disposizione di legge ai chiarimenti della circolare 14/E/2020. Queste le modifiche che si prospettano sull’articolo 28 in tema di tax credit locazioni con le modifiche approvate in commissione Bilancio alla Camera nella prima lettura della conversione del Dl rilancio (Dl 34/2020).

L’estensione soggettiva
Sono tre le modifiche in merito alle regole soggettive di accesso al bonus.

1) Le neo attività. La fruibilità del credito d’imposta sulle locazioni è oggi condizionata al fatto, tra l’altro, che vi sia stata per il conduttore, una diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di riferimento del 2020 rispetto agli stessi periodi del 2019. Questo mette fuori gioco coloro che, essendo soggetti neo costituiti, sono privi del fatturato mensile di riferimento del 2019 da contrapporre con il corrispondente dato del 2020. Su questo punto interviene l’emendamento citato che, con una modifica al comma 5 dell’articolo 28, prevede che il credito d’imposta in questione spetti «anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019». La sterilizzazione del requisito del calo opera anche per coloro che hanno sede operativa «nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19».

2) I dettaglianti. Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, viene previsto un credito d’imposta ridotto al 20% nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di immobili e del 10% nei casi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile. Tali soggetti, quindi, potranno avere un doppio regime di accesso al bonus. Per chi ha ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019, il tax credit locazioni resterà invariato, mentre coloro che hanno ricavi 2019 eccedenti tale soglia limite e che oggi sono fuori dal bonus, viene previsto un bonus locazioni ridotto a 1/3 rispetto alla misura ordinaria, fermo restando, comunque, il rispetto degli altri requisiti di accesso previsti dall’articolo 28 del Dl 34/2020.

3) Agenzie di viaggi e turismo e tour operator. Il tax credit locazioni riguarda le imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl 34/2020. Con una modifica al comma 3, in sede di conversione viene previsto che anche per le agenzie di viaggio e i tour operator (oltre alle strutture alberghiere e le attività agrituristiche) il limite sia invece irrilevante.

La cessione del credito
Viene aggiunto all’articolo 28 il comma 5-bis in cui si dispone che «in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone». Già la circolare 14/E delle Entrate, peraltro, aveva chiarito che si può cedere il credito d’imposta “in conto canone”. Come già segnalato nell’articolo su NT+ Fisco, peraltro, l’emendamento non appare impeccabile nella formulazione perché si riferisce al «caso di locazione». Va però tenuto presente che il tax credit in questione spetta anche in caso di leasing, concessione, affitti di aziende e contratti di servizi e prestazioni complesse. È da ritenere che anche in questi casi, quindi, la cessione del credito al locatore in conto pagamento canone possa avvenire.

Viene aggiunto, alla fine del comma 6, l’inciso «salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo». Dato che l’ultimo periodo del comma in questione è quello che prevede l’irrilevanza del tax credit ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, la modifica sembra orientata a regolare il regime fiscale dell’eventuale differenziale tra valore nominale del bonus ceduto e prezzo d’acquisto del credito. Nella circolare 14/E l’agenzia delle Entrate aveva già precisato che tale eventuale differenziale positivo in capo al locatore deve essere tassato.

Infine si segnala che viene leggermente alzato lo stanziamento per gli oneri previsti per l’applicazione del tax credit locazioni nel corso del 2020. Si passa dai 1424 milioni di euro del Dl rilancio ai 1499 milioni della versione emendata.

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