Imposte

Tax credit affitti al 20% per le attività miste solo se i ricavi al dettaglio superano i 5 milioni

La risposta a interpello 287: bonus per i canoni versati per la locazione degli immobili in cui è svolta in via esclusiva o contestuale l’attività di commercio al dettaglio

Tax credit affitti al 20% anche per le attività miste ma solo se i ricavi al dettaglio superano i 5 milioni. Il credito spetta, in ogni caso, con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui è svolta in via esclusiva o contestuale l’attività di commercio al dettaglio.
È quanto chiarito dalla riposta a interpello 287/2021 con la quale l’agenzia delle Entrate chiarisce i contorni applicativi del comma 3 bis dell’articolo 28 del Dl 34/2020 in tema di bonus affitti anche per le imprese al dettaglio, i cui ricavi (2019) superano i 5 milioni di euro.

Si ricorda infatti che in sede di conversione del decreto Rilancio ad opera della legge 77/2020, nel corpus dell’articolo 28 fu inserito il nuovo comma 3-bis, che, in buona sostanza ha riconosciuto il credito d’imposta in esame, rispettivamente nella misura del 20 per cento e del 10 per cento (in caso di contratti a prestazioni complesse o di affitto di azienda), anziché del 60 o del 30%, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma (31 dicembre 2019).

Stando al contenuto della risposta fornita dalle Entrate in presenza di attività miste dove complessivamente il volume dei ricavi dell’impresa supera i 5 milioni, è necessario, al fine di poter fruire del bonus in questione (mesi: marzo, aprile, maggio 2020), che solo quella svolta nel settore del commercio al dettaglio abbia valicato la soglia dei 5 milioni di euro. Quindi chi supera i 5 milioni di euro di ricavi complessivi in presenza di quelli riferiti al commercio al dettaglio inferiori al limite, sembrerebbe tagliato fuori dal bonus ridotto.

In relazione ai locali, poi, l’Agenzia riferisce che le società istanti non potranno usufruire del credito d’imposta di cui al comma 3-bis con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non è svolta, nemmeno in maniera contestuale, l’attività di commercio al dettaglio.

In ultima analisi si ricorda sempre che, ai fini dell’attribuzione effettiva del credito, rileva il principio di cassa. Pertanto, la fruizione del credito scatta a partire dal giorno successivo al versamento della mensilità del canone (circolare 14/E/2020).

Nel merito della questione va detto che la stessa agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2021 ha altresì chiarito la spettanza del bonus anche qualora i pagamenti dei canoni relativi al 2020 avvengano o siano avvenuti nel corso del 2021: al riguardo l’Amministrazione finanziaria ribadisce, ancora una volta, che pure in questa ipotesi l’utilizzo del credito rimane sospeso fino al momento di pagamento del canone.

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