Imposte

Tax credit affitti anche per l’immobile abitativo utilizzato come studio

La circolare 25/E: la categoria catastale dell’immobile è irrilevante in quanto va considerato solo l’utilizzo effettivo del bene

di Luca Gaiani

Tax credit affitti anche per il fabbricato abitativo utilizzato come studio del professionista e non riaccatastato. Secondo la circolare 25/E/2020, la categoria catastale dell’immobile è irrilevante per determinare l’ambito oggettivo del credito di imposta sui canoni di locazione, dovendosi prendere in considerazione esclusivamente l’utilizzo effettivo del bene. Per il contributo a fondo perduto, apertura delle Entrate sulla restituzione spontanea, senza sanzioni, delle somme indebitamente percepite in presenza di situazioni di incertezza interpretativa.

Le attività imprenditoriali

Il credito di imposta sui canoni di affitto, introdotto dall’articolo 28 del Dl 34/2020, è stato di recente modificato dal decreto agosto (Dl 104/2020) che ne ha esteso l’ambito temporale al mese di giugno 2020, che si aggiunge al trimestre marzo-aprile-maggio originariamente previsto. Il credito, che spetta solo ai contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni (salvo che per talune attività per le quali non sono previsti limiti dimensionali), si calcola in percentuale del canone pagato per uno o più dei mesi sopra ricordati, a condizione che, nel mese di riferimento, si sia verificata una riduzione di fatturato almeno del 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Il credito spetta a imprese e professionisti con partita Iva relativamente ad immobili ad uso non abitativo, condotti in locazione e destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o ad attività professionali.

Un interrogativo si pone per quegli immobili che sono accatastati come abitazioni (gruppo catastale A, tranne A/10), ma che vengono utilizzati per lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali. La norma non precisa infatti se la locuzione “uso non abitativo” debba intendersi in senso formale (accatastamento) o sostanziale (impiego effettivo). Con la circolare 25/E, l’agenzia delle Entrate ha aderito a quest’ultima interpretazione, ammettendo al credito di imposta anche i canoni relativi a un fabbricato abitativo (ad esempio A/2) che il conduttore utilizza quale bene strumentale della sua attività di impresa. Oltre al caso del bed and breakfast (società che prende in affitto abitazioni che poi concede in uso come strutture recettive), possono rientrare nel tax credit anche gli immobili abitativi affittati da professionisti come sede del proprio studio.

Medici intramoenia

In materia di tax credit affitti, la circolare 25/E ha evidenziato che i medici dipendenti del Ssn che svolgono attività professionale esclusivamente intramoenia sono inquadrabili tra i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non hanno obbligo di richiedere la partita Iva. Conseguentemente, essi neppure hanno titolo ad usufruire del tax credit.

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