Imposte

Tax credit affitti anche per immobili di differenti categorie catastali

La risposta a interpello 321: la quantificazione del canone agevolato si effettua in proporzione alla rendita catastali dei fabbricati C/1

di Luca Gaiani

Spetta il bonus botteghe del decreto Cura Italia (Dl 18/2020) in presenza di contratti riguardanti indistintamente immobili di differenti categorie catastali. In tal caso, la quantificazione del canone agevolato si effettua in proporzione alla rendita catastali dei fabbricati C/1. Il chiarimento giunge dalla risposta a interpello 321/2020 diffusa dall’agenzia delle Entrate. La stessa modalità di suddivisione potrà applicarsi per il tax credit affitti del decreto rilancio quando la locazione riguarda anche immobili non utilizzati per l’attività di impresa.

Il bonus previsto dall’articolo 65 del Dl 18/2020 per i canoni di locazione del mese di marzo dei negozi di categoria C/1 continua a formare oggetto di interpelli dei contribuenti. La risposta 321 dell’8 settembre 2020 esamina il caso di un contratto avente ad oggetto diversi fabbricati, di cui solo due rientranti nella categoria catastale rilevante per il contributo. Il canone di locazione è stabilito in un importo indistinto per tutti i diversi immobili, sicché le domande poste dal contribuente alle Entrate sono due: se spetti il bonus botteghe e, in caso affermativo, come quantificare l’ammontare su cui applicare la percentuale del credito di imposta. L’interpello evidenzia che il contratto, pur essendo unitario, riguarda distinte obbligazioni (una per ciascun fabbricato). La fattispecie è pertanto assimilabile a quella di stipula contestuale di separati contratti aventi ad oggetto i singoli immobili.

L’Agenzia, dopo aver ricordato il contenuto del bonus botteghe e i requisiti per usufruirne, afferma che anche in presenza di un contratto riguardante indistintamente più fabbricati, alcuni di categoria C/1 altri di differente classe catastale, il contribuente può, sussistendo le altre condizioni della legge, essere beneficiario del credito di imposta previsto dall’articolo 65 del decreto Cura Italia.

Come chiavi per la suddivisione del canone, tra la parte riferita alle unità C/1 e quella riguardante gli altri immobili (non agevolati), potranno applicarsi, conclude la risposta 321, le rendite catastali, analogamente a quanto previsto dalla circolare 26/E/2011 in materia di contratti soggetti a cedolare secca comprendenti anche fabbricati esclusi dal regime.

Ad esempio, supponendo un contratto di locazione con canone di 5.000 euro mensili che copre un fabbricato C/1 (rendita 1.000 euro) e un fabbricato A/10 (rendita 2.250 euro), la quota di canone di marzo 2020 su cui stanziare il credito del 60% sarà la seguente: [5.000 x (1.000 : 3.250)] = 1.538 euro.

La ripartizione in base alle rendite potrà essere applicata, aggiungiamo, anche per il calcolo del tax credit affitti disciplinato dall’articolo 28 del decreto rilancio. Per questo incentivo, la categoria catastale non è rilevante (circolare 25/E/2020) essendo invece necessario l’utilizzo per una attività di impresa o professionale. Pertanto, quando il contratto a canone indistinto riguarda più fabbricati di cui solo uno impiegato nella attività e l’altro utilizzato per fini privati (ad esempio ufficio e abitazione del professionista), il criterio della risposta 321 potrà tornare utile.

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