Imposte

Tax credit affitti anche alle imprese multiattività, ma solo per i punti vendita

Interpello 747: ok al bonus per le società che svolgono il commercio al dettaglio in via non prevalente

di Dario Aquaro

Tax credit affitti ammesso per l’impresa multiattività, cioè la società che svolge l’attività di commercio al dettaglio non in via prevalente, tramite più punti vendita localizzati in diverse zone. Devono però sussistere gli altri requisiti previsti dalla legge: in primis un calo di fatturato (verificato mese per mese) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 747/2021, nella quale precisa anche alcuni riguardanti l’ambito temporale, e in particolare l’estensione prevista per le imprese in “zona rossa”.

La società in questione commercializza i propri prodotti di abbigliamento con quattro marchi, sia attraverso il canale wholesale (vendita a terzi distributori o dettaglianti), che attraverso il canale retail (vendita al dettaglio con propri negozi monomarca, in locali presi in affitto). E l’Agenzia spiega che «si ritiene coerente con la voluntas legis che la società istante possa beneficiare del credito d’imposta di cui al comma 3-bis (dell’articolo 28 Dl 34/20, ndr) allorché, come sembra emergere dai dati di bilancio, specificatamente dalle attività di commercio al dettaglio siano derivati – nel periodo d’imposta precedente a quello incorso alla data di entrata in vigore del cd Decreto rilancio (periodo d’imposta 2019) – ricavi superiori a 5 milioni di euro».

Il requisito del calo di fatturato (verificato mese per mese) va dunque riferito all’intera attività svolta dalla società, e non alle vendite dei singoli esercizi commerciali. E l’impresa multiattività con ricavi oltre i 5 milioni può ben avere il tax credit del del 20% per i canoni di locazione e del 10% per quelli di affitto d’azienda, così come previsto dall’articolo 28, comma 3-bis, del Dl 34/20.

Quanto all’ambito temporale, il Dl Rilancio (articolo 28) ha agevolato i canoni di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, per le imprese con calo di fatturato del 50 per cento. Mentre il Dl Ristori (137/2020, articolo 8) ha poi esteso il periodo anche ai mesi ottobre, novembre e dicembre 2020, «indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente», alle «imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1». E anche (articolo 8-bis) «alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2» (in sostanza, nel commercio al dettaglio e nei servizi alla persona) e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 «che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto» (le cosiddette zone rosse), individuate dal ministero della Salute.

Per beneficare dell’agevolazione di cui all’articolo 8-bis del Dl 137/2020 è però necessario che la società istante abbia la “sede operativa” nelle zone rosse. Ma il legislatore – ammettono le Entrate – «non ha disciplinato il caso di attività commerciali multipunto dislocate nel territorio nazionale con punti vendita collocati in “zone rosse, arancioni o gialle” né ha considerato la possibilità di cambiamento nel corso del medesimo mese del grado di rischio territoriale, con passaggi da zone escluse dall’agevolazione e viceversa per effetto delle ordinanze del ministro della Salute».

Per questo motivo – conclude la risposta – la società in questione può beneficiare, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (sempreché ci sia il calo di fatturato mensile rispetto al 2019) del tax credit relativo ai soli punti vendita «che siano stati situati in “zona rossa” per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020».

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