Imposte

Il bonus affitti considera il fatturato dell’azienda contesa

La risposta a interpello 161/2021 spiega che nel calo rientra il risultato dell’attività riacquisita dopo l’azione in giudizio

di Giorgio Gavelli

Per calcolare i requisiti ai fini della spettanza del bonus locazione e affitto d’azienda disciplinato dall’articolo 28 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) occorre considerare anche il fatturato ottenuto dalla società acquirente nel periodo in cui ha gestito l’azienda, poi restituita al venditore che ha agito in giudizio facendo valere la clausola di riserva di proprietà. È il principio che si ricava dalla risposta a interpello 256/2021 pubblicata il 16 aprile dall’agenzia delle Entrate diffusa il 16 aprile dalle Entrate con riferimento ad una ipotesi forse non molto frequente nella pratica ma che conferma l’estensione del principio di continuità che si applica (sia in questo bonus che, ad esempio, per i vari contributo a fondo perduto riconosciuti per effetto del Covid-19) nel determinare il requisito del calo di fatturato.

A presentare interpello è una società che, nel 2019, ha ceduto con la clausola della «riserva di proprietà» (articolo 1523 del Codice civile) una azienda svolgente attività di bar. La società acquirente non ha mai pagato, neppure parzialmente, il corrispettivo pattuito, per cui, in sede giudiziaria, la venditrice ha ottenuto la restituzione dell’azienda, nei primi mesi del 2020, gestendola poi direttamente. Il dubbio riguarda la possibilità di considerare il fatturato realizzato con l’azienda dalla società acquirente, nel periodo in cui quest’ultima ha svolto l’attività, nel calcolo della diminuzione del fatturato necessario (al venditore) per aver diritto al bonus locazione. In alternativa, il venditore propone alle Entrate di potersi considerare come «società neo costituita dopo il 1° gennaio 2019».

Scartata quest’ultima ipotesi, l’Agenzia si pronuncia positivamente sulle modalità di calcolo del calcolo di fatturato. Infatti, nella circolare 14/E/2020 sono stati estesi a questo bonus gli stessi chiarimenti forniti sul punto in tema di contributo a fondo perduto, disciplinato dall’articolo 25 del medesimo decreto Rilancio 2020. Sia nella circolare 15/E/2020 che nella successiva circolare 22/E/2020, l’Agenzia ha stabilito che il soggetto avente causa deve considerare nei calcoli anche i dati forniti dal dante causa, non solo nelle varie operazioni di riorganizzazione aziendale (conferimento, fusione, scissione), ma anche in operazioni «realizzative» quali la cessione d’azienda e persino in ipotesi di affitto d’azienda.

Per cui, trasferendo tali principi al caso di specie, il venditore con riserva di proprietà, rientrato in possesso dell’azienda, dopo aver “misurato” gli altri requisiti richiesti dall’articolo 28 su di sé, deve determinare il calo di fatturato considerando anche quello dell’acquirente per il periodo in cui tale soggetto, pur non assolvendo i propri obblighi di pagamento, ha gestito l’attività.

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