Imposte

Tax credit affitti, il cessionario può già compensare

Gli importi ceduti si possono accettare e usare in F24 con i codici tributo «6930» e «6931» istituiti dalla risoluzione 39/E

di Luca Gaiani

È entrata nel vivo l’operazione cessione dei crediti di imposta per affitti con l’apertura dei canali telematici per la notifica all’Erario e l’istituzione dei codici tributo necessari per la compensazione in F24 da parte dei cessionari. Nei prossimi giorni, con l’approvazione del decreto rilancio (Dl 34/2020), si attende un allargamento dei contribuenti interessati dal bonus e delle modalità di utilizzo dei crediti di imposta.

L’articolo 28 del decreto rilancio, attualmente nella fase finale della approvazione parlamentate, prevede un credito di imposta per gli affittuari di immobili non abitativi con ricavi e compensi 2019 non superiori a 5 milioni, che hanno realizzato nei mesi di marzo, aprile e/o maggio del 2020 un fatturato inferiore almeno del 50% rispetto a quello del corrispondente mese del 2019. Il credito, a norma dell’articolo 122 del medesimo decreto, può essere ceduto ed utilizzato dal cessionario in compensazione in F24. La cessione (da effettuare con ordinarie modalità contrattuali tra le parti) diventa efficace nei confronti dell’Erario dopo la comunicazione telematica da parte del cedente e la accettazione del cessionario (si veda il provvedimento delle Entrate del 1° luglio 2020).

Dal 13 luglio, infatti, contribuenti possono trasmettere il modello attraverso la procedura «Comunicazione opzione crediti e detrazioni» presente nel sito web dell’Agenzia (tipo operazione «122 – cessione crediti»). Il cessionario, dal giorno successivo alla comunicazione, può accettare la cessione attraverso la piattaforma «Cessione crediti», presente sempre nel sito dell’Agenzia; con l’accettazione, il credito diventa visibile nel cassetto fiscale del cessionario e può essere immediatamente compensato in F24. A tal fine, la risoluzione 39/E del 13 luglio ha istituito gli appositi codici tributo per i cessionari: «6930» per i crediti del bonus botteghe e negozi e «6931 »per il tax credit locazioni non abitative.

La legge di conversione del decreto rilancio apporterà alcune rilevanti modifiche al regime del bonus locazioni e a quello della relativa cessione. Il credito affitti viene esteso (comma 3-bis) alle imprese esercenti commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni, ma in tal caso la misura si riduce al 20% (locazione pura) e al 10% (affitti di azienda e contratti di prestazioni complesse). Nessun tetto di ricavi neppure per le agenzie di viaggio e per i tour operator. Potranno usufruire del credito, anche in assenza della riduzione del fatturato di almeno il 50%, i contribuenti che hanno avviato l’attività nel 2019 e quelli con domicilio in un comune colpito da eventi calamitosi ante Covid-19.

Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 28, che sarà pure introdotto dalla legge di conversione, prevede la possibilità di trasferire il credito affitti al proprietario dell’immobile in luogo del pagamento di una corrispondente parte del canone (cioè di uno sconto sullo stesso, come precisato dall’articolo 122).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©