Imposte

Tax credit affitti, cessione anche tramite intermediario

Rischio cancellazione per il credito d’imposta acquistato nel 2020 e non utilizzato entro il 31 dicembre

di Luca Gaiani

La cessione del tax credit affitti si adegua al prolungato arco temporale previsto dal decreto Agosto e dai decreti Ristori. Il provvedimento delle Entrate del 14 dicembre 2020 ha approvato il nuovo modello con le relative istruzioni per la cessione del credito che copre le ulteriori mensilità interessate dal bonus, disponendo altresì la possibilità di trasmettere la comunicazione attraverso un intermediario abilitato.

Il credito d’imposta sui canoni di affitto pagati dagli inquilini, introdotto dall’articolo 28 del Dl 34/2020, ha formato oggetto negli ultimi mesi di numerose disposizioni che ne hanno esteso l’ambito temporale.

L’articolo 77 del Dl 104/2020 (con disposizione divenuta efficace dopo l’autorizzazione Ue) ha inserito nel tax credit il canone di giugno 2020 (luglio 2020 per gli stagionali), nonché, per le strutture turistico ricettive, i canoni fino a tutto il 31 dicembre 2020.

I decreti ristori hanno quindi ricompreso nel credito di imposta, per i settori Ateco riportati nell’allegato 1 al Dl 137/2020 e nell’allegato 2 al Dl 149/2020, i canoni del trimestre ottobre-dicembre 2020. Ultimo trimestre anche per le imprese con codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 e sede operativa nelle cosiddette zone rosse.

In base all’articolo 122 del Dl 34/2020, norma che copre anche i canoni delle mensilità più recenti, il tax credit può essere ceduto dando comunicazione all’agenzia delle Entrate con apposito modello telematico. Un provvedimento del 1° luglio scorso aveva approvato la modulistica al riguardo, limitando la possibilità di trasmissione ai soli contribuenti che hanno maturato i crediti attraverso le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Con il provvedimento diffuso il 14 dicembre 2020 il modello è stato sostituito da una nuova comunicazione che da un lato consente l’invio anche agli intermediari (con l’introduzione del campo riservato all’impegno alla trasmissione telematica da parte dell’incaricato) e dall’altro riporta i nuovi campi per le mensilità da luglio a dicembre 2020 oggetto dei più recenti provvedimenti. Le cessioni possono essere effettuate e comunicate fino a tutto il 31 dicembre 2021.

I crediti d’imposta ceduti, come già previsto in precedenza, possono essere utilizzati in compensazione dal cessionario, nel modello F24, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione telematica della cessione, previa accettazione (del cessionario) da comunicare, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate.

Laddove il cessionario non utilizzi interamente il credito acquistato entro il 31 dicembre dell’anno in cui è comunicata la cessione, l’eccedenza non può essere riportata all’anno seguente, né chiesta a rimborso. Il cessionario può, a sua volta, cedere i crediti, ma solo entro il termine del 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la (prima) cessione. Quindi, chi ha acquistato tax credit affitti nel 2020 e non ritiene di utilizzarli entro fine anno dovrà cederli nuovamente per non vederseli cancellati.

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