Imposte

Tax credit affitti, cessione ancora ferma ad aprile

Il sistema non permette di trasferire il bonus dopo l'estensione. Per la compensazione resta il codice 6920

di Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin

Cessione del bonus affitti possibile solo fino al mese di aprile 2021. Il sistema, ad oggi, non consente ancora di poter cedere a terzi il mese di maggio per i contribuenti diversi da agenzie viaggi e tour operator; per questi ultimi rimane altresì inibita la possibile cessione sull’intero periodo in estensione (articolo 4 del Dl 73/2021), ossia per i mesi da maggio a luglio 2021.

Per quanto attiene, invece, l’utilizzo in compensazione, lo stesso sembrerebbe essere stato sdoganato dalla Faq delle Entrate dello scorso 11 giugno che precisa la possibilità di avvalersi del codice tributo (6920) in continuità con quanto già avvenuto nella precedente tornata di compensazioni riguardanti il bonus affitti (risoluzione 32/E/2020).

Nel merito della questione, è utile riepilogare che la disciplina del bonus affitti è stata rivista a più riprese dai vari provvedimenti normativi emergenziali (con il Dl 73/2021, il decreto Sostegni bis, siamo al settimo intervento), tant’è che ad oggi, dopo l’ultimo restyling, il quadro può essere così riassunto:

● per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator e stabilimenti termali, per i quali il bonus spettava fino al 30 aprile 2021 (e indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente), quest’ultimo è stato prorogato per altri tre mesi, ossia da maggio a luglio 2021;

● per la generalità dei contribuenti (compresi enti non commerciali e quelli del Terzo settore) il credito d’imposta è stato ripristinato per i mesi da gennaio a maggio 2021, con un progressivo ampliamento dei beneficiari, tant’è che il precedente limite per l’accesso, fissato a 5 milioni di euro di ricavi o compensi, ora è stato innalzato a 15 milioni di euro.

In tale scenario va precisato (nuovo comma 2-bis dell’articolo 4 del Dl 73/2021, aggiunto in sede di conversione) che, pure le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Sostegni bis (generalmente 2019 per i contribuenti “solari”), possono accedere alla misura agevolativa.

Il credito d’imposta spetta, infatti, in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, alla condizione, valida anche per gli altri contribuenti (con esclusione delle imprese turistico-ricettive che sembrano legate a un confronto mensile «puntuale» e a un calo del 50%), che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 («anno pandemico») sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’analogo periodo precedente (1° aprile 2019 - 31 marzo 2020).

Anche per il bonus “in estensione” è possibile prescindere dal requisito relativo al calo di fatturato nei confronti di coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i dettaglianti sopra i 15 milioni la misura del bonus è però pari al 40% (ammontare mensile del canone, in caso di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo) ed al 20% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Ad oggi, però, in assenza dell’aggiornamento del software, la cessione dei bonus “in estensione” rimane possibile fino al solo mese di aprile 2021 come segnalato da tanti lettori.

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