Imposte

Tax credit affitti in Comuni colpiti da calamità naturali: in bilico chi ha più sedi

Non è richiesto il requisito del calo di fatturato o corrispettivi. Ma serve un chiarimento delle Entrate

di Gianluca Dan

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per gli affitti d’azienda previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio 34/2020 spetta, nella misura rispettivamente del 60 e del 30%, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.

Per le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori ai 5 milioni di euro, il credito viene ridotto di un terzo e spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% (locazioni) e del 10 per cento (affitti d’azienda).

Il tax credit è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 in riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (esteso a giugno dal Dl Agosto 104/2020); e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, in riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno (e luglio).

Il credito d’imposta spetta a condizione che il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Le località in stato di emergenza pre-Covid
La legge 77/20 di conversione del Dl 34/2020 ha ampliato la platea dei possibili beneficiari includendo anche i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 e coloro che - a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso (individuata nel 31 gennaio 2020) - hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, indipendentemente dal requisito della riduzione del fatturato e dei corrispettivi (che perciò potrebbero anche essere aumentati).

La formulazione dell’articolo 28 è uguale a quella prevista dall’articolo 25 del Dl 34/2020 per i contributi a fondo perduto e pertanto si possono ritenere valide le indicazioni fornite dalla circolare 22/E/2020 nella parte in cui evidenzia che la disposizione normativa richiede i seguenti elementi:
a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso;
b) i menzionati stati di emergenza ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020);
c) il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento.

Il parallelo con il fondo perduto
Le istruzioni per la compilazione della domanda di fruizione del contributo a fondo perduto aggiornate al 30 giugno 2020 riportano, a mero titolo indicativo e non esaustivo, una lista dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020. Essendo un elenco indicativo spetterà al contribuente verificare se il domicilio fiscale o la sede operativa sia riferibile a un Comune considerato nella lista o a un Comune non indicato ma colpito da un evento calamitoso, il cui stato di emergenza era ancora in essere al 31 gennaio 2020.

Un dubbio riguarda i contribuenti che detengono in locazione più immobili ubicati in Comuni diversi. La norma non chiarisce - e l’Agenzia ad oggi non si è ancora espressa - se si deve fare riferimento al domicilio fiscale per attrarre nell’agevolazione tutti gli eventuali contratti di locazione in essere anche per immobili ubicati in Comuni non in stato di emergenza. L’utilizzo della congiunzione “o” (domicilio fiscale o sede operativa) fa però propendere per un’interpretazione restrittiva con la necessità di verificare per ogni immobile se sia ubicato in un Comune in stato di emergenza o meno.

Potrebbe al limite verificarsi che il domicilio fiscale (leggasi sede legale per i soggetti giuridici) sia ubicato in un Comune non in stato di emergenza, mentre una sede operativa sia situata in un Comune agevolato, con la conseguenza che al contribuente dovrebbe spettare il credito d’imposta solamente per quest’ultimo contratto di locazione. Dovrebbe valere anche il reciproco.

In attesa di chiarimenti, i contribuenti potrebbero differire l’utilizzo del credito d’imposta e al limite utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Ma la ratio del tax credit è proprio quella opposta: consentire un utilizzo immediato, successivo al pagamento del canone, per far fronte alla mancanza di liquidità. Sul tema, dunque, risulta necessario un chiarimento dell’agenzia delle Entrate.


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