Imposte

Tax credit affitti, data di cessione del bonus da indicare nella comunicazione al Fisco

Il provvedimento del 1° luglio prevede anche l’accettazione da parte del cessionario prima dell’utilizzo

La data di cessione del credito d’imposta sulle locazioni commerciali deve essere indicata nella comunicazione alle Entrate. È uno dei passaggi contenuti nel provvedimento 250739 del 1° luglio scorso che precisa le modalità attuative delle disposzioni di cui all’articolo 122, comma 2, del Dl 34/2020.

Lo stesso provvedimento consente di ricavare alcune ulteriori indicazioni sugli step per completare la procedura.

Il pagamento del canone
Il credito d’imposta matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone. A proposito del tax credit per il mese di marzo previsto dal Dl “cura Italia” lo precisa la circolare 8/E . Per il tax credit relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio previsto dal Dl Rilancio, invece, è la stessa norma - articolo 28 del Dl 34/2020 - a dire che il credito è riferito ai canoni «versati» per le mensilità.

Questo significa che il pagamento dovrà essere effettuato prima (o contestualmente) all’invio della comunicazione alle Entrate da parte del conduttore.

Ricordiamo peraltro la che circolare 14/E consente all’inquilino di cedere il credito “in conto canone” al locatore, senza dovergli versare tutto l’importo, ma pagando solo la differenza. Poniamo, 400 su un canone di 1.000 rispetto al quale matura un tax credit di 600. È scontato, però, che i 400 dovranno essere versati contestualmente alla cessione del credito.

Laddove il cedente avesse già pagato l’intera mensilità e si trovasse nella necessità di cedere al locatore il credito, dovrebbe concordare con quest’ultimo una modalità di restituzione del vantaggio ceduto (cioè 600 euro, nel nostro esempio) che potrebbe essere anche costituita da uno sconto dell’importo sulla mensilità successiva.

L’accordo per la cessione
Anche se la norma non lo prevede - trattandosi di aspetto civilistico e contrattuale - è comunque necessario che le parti redigano un documento scritto nel quale andranno a indicare l’intesa sulla cessione del credito e le informazioni necessarie, tra cui, a seconda dei casi:
- tempistiche e modalità degli eventuali conguagli dovuti;
- specificazione della o delle mensilità oggetto di cessione;
- eventuale precisazione di cessione parziale e/o di cessione a uno o più soggetti diversi;
- garanzia del cedente sull’esistenza del credito;
- impegno del cedente a effettuare la comunicazione telematica e a darne prova al cessionario.

Le istruzioni al modello non precisano quale sia la «data di cessione». Si può affermare, comunque, che è la data dell’accordo tra le parti, non quella di pagamento (perché il credito matura con il pagamento e non si può cedere un credito che non esiste ancora).

Accettazione del credito ceduto
I crediti d’imposta ceduti sono utilizzabili dal cessionario in compensazione tramite F24 a decorrere dal giorno successivo all’avvenuta comunicazione di cessione.

Attenzione al codice tributo: sono già stati istituiti (6920 per il tax credit del Dl Rilancio, 6914 per quello del “cura Italia”), ma l’agenzia delle Entrate - tramite FiscoOggi - segnala che ne saranno emanati di diversi per il cessionario.

Il cessionario dovrà comunque accettare la cessione, a penadi inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet delle Entrate. Questo significa che il cessionario dovrà comunque attivarsi prima dell’invio del modello di pagamento per accettare la comunicazione di cessione.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©