Adempimenti

Tax credit affitti, il restyling «2021» della comunicazione

Via libera a imprese turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio che potranno sfruttare il bonus per i primi quattro mesi dell’anno

di Luca Gaiani

Nuovo restyling per la comunicazione di cessione del tax credit locazioni. Con un provvedimento 2021/43058 del 12 febbraio (diffuso lunedì 15 ), l’agenzia delle Entrate ha approvato una versione aggiornata del modello telematico previsto per cedere i crediti di imposta derivanti dal bonus botteghe e negozi e dal tax credit locazioni commerciali di cui al decreto crescita. Il nuovo modello tiene conto dell’allungamento temporale disposto, per talune categorie di contribuenti, dalla legge di bilancio 2021.

L’articolo 122 del Dl 34/20 (decreto Crescita) consente, fino al 31 dicembre 2021, la cessione di taluni crediti di imposta riconosciuti ai contribuenti a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. La cessione va comunicata alle Entrate con appositi modelli telematici. Un unico modello, approvato inizialmente il 1° luglio 2020 e poi sostituito con provvedimento del 14 dicembre 2020, è riservato alla comunicazione del bonus botteghe e negozi (canone di marzo 2020 come da articolo 65 del Dl 18/20) e di quello per la locazione di immobili strumentali (articolo 28 del Dl 34/20).

La normativa in materia di tax credit locazioni è stata recentemente modificata dal comma 602 della legge 178/20 (legge di Bilancio 2021) che ha esteso l’ambito temporale del credito, per le imprese turistico recettive, i tour operatore e le agenzie di viaggio, ai mesi da gennaio ad aprile del 2021. Per questi mesi, il tax credit spetta a condizione che, nel singolo mese di riferimento del 2021, si sia verificata una riduzione di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (così ha disposto l’articolo 2-bis della legge 6/21, di conversione del Dl 172/20).

L’aggiornamento del modello telematico disposto dal provvedimento tiene conto di questa novità, introducendo una casella apposita dove inserire l’anno di riferimento (2020 o 2021) del mese a cui si riferisce il credito di imposta del Dl 34/20 (e dunque il sottostante canone di locazione pagato) oggetto di cessione.

L’articolo 28 del Dl 34/20 continua a richiamare, per il calcolo del credito, l’importo dei canoni “versati” nel periodo di imposta 2020, ma tale indicazione è ormai priva di effettiva rilevanza.

Da un lato, infatti, è la legge stessa a prevedere la spettanza del tax credit anche per i canoni del 2021 (primi quattro mesi) per alcune tipologie di imprese. Dall’altro, l’Agenzia, nel corso di Telefisco del 28 gennaio scorso, ha confermato che il credito può sorgere se i canoni, maturati nei singoli mesi indicati dalla legge, vengono pagati tardivamente nel corso del 2021. Una volta stipulato tra le parti l’accordo di cessione del credito, il cedente (cioè colui che ha maturato il tax credit) deve provvedere a notificare la cessione all’agenzia delle Entrate utilizzando il nuovo modello approvato il 12 febbraio.

La comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario abilitato i cui dati vanno inseriti nell’impegno alla presentazione telematica (si veda l’articolo di NT+ Fisco del 15 dicembre 2020). Dal primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cessione, il credito può essere compensato in F24 dal cessionario previa comunicazione di accettazione, da effettuare avvalendosi delle funzionalità disponibili nel sito internet delle Entrate.

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