Imposte

Tax credit affitti fino ad aprile 2021 per strutture turistiche, agenzie di viaggio e tour operator

La legge 178/2020 estende il precedente termine fissato al 31 dicembre: bonus senza soluzione di continuità da marzo dello scorso anno

di Gianluca Dan

Le imprese turistico-ricettive potranno usufruire del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per gli affitti d’azienda, alle condizioni indicate dall’articolo 28 del decreto Rilancio, fino al 30 aprile 2021 in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Il tax credit previsto per contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica viene prorogato per ulteriori quattro mesi dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021), aggiungendo quali soggetti beneficiari dell’estensione temporale anche le agenzie di viaggio e i tour operator. Per queste ultime e per le imprese turistico-ricettive il tax credit spetta quindi per i mesi da marzo 2020 ad aprile 2021.

Al riguardo si rammenta che l’articolo 28 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha previsto un credito d’imposta generalizzato nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo imposta precedente al 19 maggio 2020, che hanno subito una diminuzione di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi nel singolo mese di riferimento.

Per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, il tax credit è pari al 30% dei relativi canoni sempre a fronte di una riduzione di almeno il 50% del fatturato.

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente e per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura maggiorata del 50 per cento. Inoltre qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti con le rispettive percentuali del 60% e del 50 per cento.

Il comma 5 dell’articolo 28 del decreto Rilancio commisura il tax credit all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento ai singoli mesi agevolati: da marzo a giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale da aprile a luglio.

Per le imprese turistico-ricettive il credito d’imposta è stato esteso fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 77 del decreto Agosto (Dl 104/2020), ricevendo l’assenso da parte della Commissione europea in data 28 ottobre 2020: pertanto per le imprese turistico-ricettive il credito spettava, in presenza del calo di fatturato, da marzo a dicembre 2020. Successivamente gli articoli 8 e 8-bis del decreto Ristori come risultante dalla legge di conversione (176/2020) hanno esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il tax credit per le imprese operanti nei settori individuati dai codice Ateco indicati nell’allegato 1 ovunque ubicati ovvero in sostanza ai settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, e a quelle dell’allegato 2 riferiti essenzialmente al commercio al dettaglio oltre alle agenzie di viaggio e tour operator purché con sede operativa nelle «zone rosse». Alla proroga dell’ultimo trimestre del 2020 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del Dl 34/2020.

Ora la legge di Bilancio proroga al 30 aprile 2021 la possibilità di usufruire del tax credit per le imprese turistico-ricettive ed aggiunge tra i potenziali beneficiari anche le agenzie di viaggio e i tour operator. Quest’ultima estensione può essere letta come se, in presenza del calo del fatturato richiesto dalla norma, le agenzie di viaggio e i tour operator possono usufruire del tax credit per i periodi che vanno dal mese di marzo 2020 sino al 30 aprile 2021 senza soluzione di continuità.

La relazione illustrativa alla legge di Bilancio non aiuta a comprendere ma si ritiene che con la modifica apportata direttamente nel comma 5 dell’articolo 28 del decreto Rilancio, inserendo anche le agenzie di viaggio e i tour operator, si sia voluto concedere a tali imprese, molto danneggiate dall’emergenza sanitaria, la possibilità di usufruire del tax credit per i mesi da marzo 2020 ad aprile 2021 purché in presenza delle condizioni richieste dalla norma.

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