Tax credit affitti, fuori gioco la compensazione senza accettazione della cessione
Regolarizzazione del versamento con ravvedimento operoso
Alla luce dei fatti descritti sembrerebbe che la compensazione non possa essere riconosciuta. Il provvedimento n. 250739/2020 ha infatti delineato, a pena di inammissibilità, un apposito procedimento per l’efficacia della cessione che si compone di 3 passaggi:
1) il conduttore beneficiario del credito di imposta comunica all’agenzia delle Entrate la cessione, mediante il modello appositamente predisposto, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
2) il cessionario comunica l’accettazione del credito all’agenzia delle Entrate «a pena di inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate»;
3) a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione del credito, il cessionario può utilizzare il credito, con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.
Pertanto, nel caso di specie, la compensazione effettuata in mancanza di apposita accettazione della cessione non è valida e il versamento delle relative imposte potrebbe essere considerato omesso. Si ritiene dunque che sia opportuno procedere con un nuovo versamento delle imposte mediante ravvedimento operoso, unitamente alle sanzioni del 30% in misura ridotta e agli interessi legali, ferma poi restando la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2021 il credito oggetto di cessione per successivi versamenti di imposte, previo il rispetto rigoroso dei passaggi innanzi esposti previsti dal citato provvedimento.
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