Imposte

Tax credit affitti da gennaio a marzo 2022 esteso anche alla gestione delle piscine

In sede di conversione parlamentare del Dl 4/2022 l’ambito dell’agevolazione è stato ampliato anche al codice Ateco 93.11.20

Si allarga la platea dei soggetti interessati alla proroga del tax credit locazioni con una modifica introdotta in sede di conversione parlamentare all’articolo 5 del decreto Sostegni ter (Dl 4/2022). Entrano nel bonus, infatti, anche le imprese caratterizzate dal codice Ateco 93.11.20 («Gestione di piscine») per il tipo di attività prevalente esercitata.

L’ampliamento

L’articolo 5 del Dl 4/2022 ha riproposto l’applicazione del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020 alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. In sede di conversione del Dl 4/2022, l’articolo 5 è stato integrato, estendendo la possibilità di accedere al bonus anche alle imprese dei settori di cui ai «codici Ateco 93.11.20 – Gestione di piscine».

Le condizioni

Il periodo interessato dall’agevolazione fiscale è invariato anche per questi soggetti. Resta confermato il presupposto necessario del calo del fatturato per i mesi agevolati del 2022. La condizione è tracciata dal comma 2 dell’articolo 5 del Dl 4/2022, in base al quale il credito d’imposta «spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019».

L’accesso per gli esercenti l’attività di «gestione di piscine» dovrebbe essere riservato ex articolo 28 del Dl 34/2020 a coloro che presentano «ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019». Limite che invece rileva per le «strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator».

L’importo spettante

Il bonus locazioni compete nella misura del:

• del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

• del 30% dell’ammontare del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

• del 50% dell’ammontare del canone relativo all’affitto d’azienda, per le strutture turistico-ricettive (e qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti).

La fruibilità del bonus resta condizionata al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea.

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