Imposte

Tax credit affitti, per il locale sede della Onlus non serve il calo di fatturato

In caso di uso promiscuo degli spazi va esplicitata con criteri oggettivi la quota parte di spettanza

Il credito d’imposta del 60% o 30% sui canoni di locazione, concessione e leasing operativo, degli immobili a uso non abitativo e in affitto d’azienda dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, previsto dall’articolo 28 del Dl 34/20, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La circolare 14/E del 6 giugno 2020 conferma che l’agevolazione è ottenibile sui canoni degli immobili utilizzati nello svolgimento dell’attività commerciale e istituzionale, ma con regole distinte.
Se la locazione è relativa ad un immobile utilizzato nello svolgimento dell’attività commerciale, produttiva di redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir), ad esempio un bar anche aperto al pubblico, valgono i requisiti generali di ammissibilità, soggettivi e oggettivi, cioè:

ricavi e compensi, dell’attività commerciale svolta, non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (esercizio 2019 se corrispondente all’anno solare), con deroga per le strutture alberghiere e agrituristiche (sezione 55 dei codici Ateco). In presenza di più attività commerciali svolte contemporaneamente il parametro dei ricavi dovrà essere misurato sulla base della sommatoria derivante dalle diverse attività, ma, ad esempio, nel caso in cui fra le attività commerciali svolte vi sia una struttura ricettiva (ad esempio ostello della gioventù) questa potrà risultare soggettivamente comunque ammessa;

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente in riferimento al complesso delle attività commerciali svolte e non solo a quella del bar.

Se il credito spetta, non sarà cumulabile con quello previsto dall’articolo 65 del Dl 18/2020, ma non concorrerà alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap e non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir).

Se, invece, la locazione è relativa a un immobile utilizzato nello svolgimento dell’attività istituzionale d’interesse generale e/o decommercializzata (come nel caso di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), ad esempio la sede dell’ente, non vi sono condizioni di limite ricavi e neppure di riduzione del fatturato da rispettare essendo sufficiente il pagamento dei canoni di marzo, aprile e maggio, entro il 2020.

In presenza di immobili utilizzati promiscuamente nello svolgimento dell’attività commerciale e istituzionale, ad esempio bar con annessa sala per attività culturale, con unico contratto di locazione e canone indistinto la circolare 14/E richiede di individuare con criteri oggettivi la quota parte di canone relativo ai locali destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l’attività commerciale. Ciò facendo anche riferimento ai criteri di allocazione utilizzati nella contabilità interna ai fini dell’imputazione dei costi e ricavi alle due attività, ma anche, in assenza, utilizzando ogni altro criterio oggettivo e riscontrabile in sede di attività di controllo. Pertanto riprendendo l’esempio del fabbricato in parte destinato a bar ed in parte ad attività culturale istituzionale, il canone del mese di riferimento potrà essere ripartito rapportandolo in base alla superficie d’impiego. Per la parte riferibile alla sala competerà il credito d’imposta del 60% senza ulteriori verifiche; per la parte residua del bar occorrerà verificare il limite soggettivo dei ricavi dell’attività commerciale e la riduzione di fatturato dell’insieme delle attività commerciali.


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