Imposte

Tax credit affitti per imprese con più sedi: test «asimmetrico» sul fatturato

Per i mesi in cui non c’è calo di giro d’affari, possono avere il bonus i locali situati in Comuni colpiti da calamità

di Gabriele Ferlito

Il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per gli affitti d’azienda, previsto dall’articolo 28 del Dl 34/2020, spetta di regola se il locatario ha subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (marzo-aprile-maggio-giugno per la generalità dei casi, oppure aprile-maggio-giugno-luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

La legge di conversione del Dl 34/2020 (legge 77/2020) ha ampliato la platea dei possibili beneficiari del credito, includendo, tra l’altro, i soggetti che, indipendentemente dal requisito della riduzione del fatturato e dei corrispettivi, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (cioè il 31 gennaio 2020).

Considerato che la modifica normativa utilizza una formulazione identica a quella sin dall’origine prevista dall’articolo 25 per il contributo a fondo perduto, è pacifica la possibilità di riferire anche al tax credit locazioni le indicazioni espresse dall’agenzia delle Entrate con la circolare 22/E/2020, secondo cui la “deroga” al regime ordinario richiede:
1) il domicilio fiscale o la sede operativa in Comuni colpiti da un evento calamitoso;
2) la sussistenza dello stato di emergenza dettato dall’evento calamitoso al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19);
3) il domicilio fiscale o la sede operativa stabiliti in tali Comuni calamitati a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.

Ci si chiede tuttavia se i diversi criteri previsti dalla norma (la riduzione di fatturato e la deroga per i soggetti “calamitati”) possano essere variamente “incrociati” con riferimento alle singole mensilità potenzialmente agevolate con il credito di imposta.

Si tratta di una situazione che potrebbe assumere rilevanza per i soggetti con sede legale in un Comune non calamitato, ma diverse sedi operative sparse sul territorio, alcune delle quali in Comuni calamitati (si pensi ai soggetti operanti nel settore della grande distribuzione organizzata). In questi casi, può accadere che il soggetto integri il requisito della riduzione di fatturato – che va calcolato a livello globale, non in relazione ai singoli punti vendita - solamente per alcuni mesi ma non per altri.

La domanda che si pone allora è se, con riferimento agli altri mesi, data la recente modifica normativa che consente di prescindere dal calo di fatturato, è possibile godere del credito per gli immobili condotti in locazione nei Comuni calamitati.

Si tratta di una fattispecie su cui non sono stati forniti chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate. Tuttavia, la norma non sembra imporre l’utilizzo di un unico criterio per la verifica della spettanza dell’agevolazione con riferimento a tutti i mesi potenzialmente interessati (di regola marzo, aprile, maggio e giugno). Perciò, con riferimento alle mensilità in cui non risulta integrato il calo di fatturato, il contribuente dovrebbe poter fruire del credito di imposta in relazione alle sedi operative localizzate nei Comuni calamitati (sussistendo le tre condizioni sopra enumerate).


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