Imposte

Tax credit affitti non compensato inutilizzabile negli esercizi successivi

Semaforo rosso anche se il mancato utilizzo si deve a un errore del contribuente

di Luca Gaiani

Il tax credit affitti non compensato dal cessionario nell’anno di acquisto non può essere fruito in esercizi successivi, neppure qualora il mancato utilizzo dipenda da un errore del contribuente. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 797 del 1° dicembre 2021, ricordando che il credito non fruito dal cessionario può, eventualmente, essere nuovamente ceduto, ma sempre entro l’anno di acquisto. L’Agenzia ribadisce peraltro che l’aumento a 1,8 milioni del limite per gli aiuti di stato del quadro temporaneo Ue si applica solo alle misure concesse dal 28 gennaio di quest’anno e non si estende dunque ai crediti di imposta del Dl 34/2020.

Nella risposta 797/2021 le Entrate affrontano il caso di una società che, nel 2020, ha acquistato da una consociata un credito di imposta sui canoni di locazione spettante ai sensi dell’articolo 28 del Dl 34/2020, per un ammontare contenuto entro 800 mila euro. La società cessionaria, dopo il chiarimento ministeriale secondo cui il tetto di 800 mila euro previsto dal temporary framework della Commissione Ue del 19 marzo 2020 riguardava gli aiuti fruiti dal gruppo nel suo complesso, aveva limitato la compensazione ad un ammontare inferiore a quello acquistato per tener conto degli importi di misure emergenziali utilizzati dalle altre società del gruppo. Nel 2021, a seguito dell’innalzamento a 1,8 milioni del limite degli aiuti del periodo temporaneo Covid-19, la società si interroga sulla possibilità di presentare un modello F24 a saldo zero (versando la sanzione ridotta per ravvedimento) al fine di compensare l’eccedenza che non era stata utilizzata entro il 31 dicembre 2020 al fine di non superare il tetto, allora vigente, di 800 mila euro.

L’Agenzia risponde negativamente alla richiesta della società richiamando il provvedimento direttoriale del 1° luglio 2020, riguardante la comunicazione delle cessioni dei tax credit affitti, che ha limitato temporalmente gli utilizzi dei crediti acquistati all’anno in cui è avvenuta la cessione. E questo vincolo, precisa l’Agenzia, non ammette deroghe neppure nel caso in cui il mancato utilizzo sia dovuto ad un errore; unica chance, in questi casi, era una ulteriore cessione, ma sempre entro l’anno di acquisto. In ogni caso, ricorda la risposta 797, il maggior tetto di 1,8 milioni non è applicabile al tax credit locazioni, riguardando esclusivamente misure approvate dal 28 gennaio 2021, come chiarito dalla Commissione Ue con una precisazione del 15 ottobre 2021.

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