Adempimenti

Tax credit affitti per palestre, cinema, teatri e sale scommesse

Definiti i settori che potranno accedere al credito di imposta per l’ultimo trimestre dell’anno

di Gianluca Dan

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 269 del Dl 28 ottobre 2020, n. 137 vengono definiti i settori specifici che potranno usufruire del tax credit affitti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

L’allegato 1 al decreto Ristori indica i soggetti che potenzialmente possono beneficare del credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del Dl n. 34/2020. La condizione richiesta è che abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, mentre nessuna limitazione viene prevista sul fronte del volume dei ricavi che potranno quindi essere inferiori o superiori ai cinque milioni di euro.

Riduzione del 50 per cento
L’obiettivo del decreto è di compensare i soggetti che subiranno una riduzione dei ricavi nell’ultimo trimestre dell’anno di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno precedente in quanto soggetti danneggiati dalla sospensione delle attività a seguito dell’emanazione del Dpcm 24 ottobre 2020.

Si passa quindi da un credito d’imposta generalizzato per i mesi da marzo a giugno ad uno specifico per settori con la conseguenza che alcuni contribuenti che ne hanno beneficiato nei primi mesi dell’anno non potranno usufruirne ora perché non rientrano nell’elenco settoriale.

I settori coinvolti
L’elenco dei settori è riportato nella tabella allegato 1 al decreto che comprende oltre alle palestre, piscine, impianti e club sportivi, i centri benessere e gli stabilimenti termali la cui attività è sospesa e le attività della ristorazione che ai sensi della lettera ee) del Dpcm 24 ottobre 2020 subiscono una limitazione allo svolgimento dell’attività.

Il Dpcm prevede che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 con le regole specifiche per il consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Alberghi e ristorazione
Invece resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati oltre alla ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

In particolare gli alberghi, pur non essendo soggetti a limitazioni dell’attività, sono compresi nel novero dei soggetti indicati nell’allegato 1 ma la relazione illustrativa al decreto precisa che i settori interessati dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura sono quelli appartenenti ai settori economici individuati nell’allegato 1 annesso al decreto Ristori che devono però essere considerati al netto di quelli che, già a legislazione vigente, sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo.

Tra i soggetti riportati nell’elenco dell’allegato 1 con attività sospesa dal Dpcm 24 ottobre 2020 vi sono anche le sale gioco, sale scommesse (comprese le sale bingo), discoteche, sale da ballo e night club, i cinema, teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche.

Quanto vale il tax credit
Il credito d’imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre spetta nella misura prevista dall’articolo 28 del Dl n. 34/2020 pari al 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, ridotto al 30% per i canoni di affitto d’azienda a condizione che ci sia un calo di fatturato di almeno il 50% nei mesi dell’ultimo trimestre del 2020.

Rimangono in vigore le regole, in quanto compatibili, dell’articolo 28 del D.L. n. 34/2020 quali la verifica del calo del fatturato per ciascun singolo mese, potendo pertanto usufruire del tax credit anche per un solo mese, l’obbligo del pagamento del canone e la possibilità di cedere il credito, anche al locatore previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Non si applica invece la riduzione degli importi di un terzo prevista dal comma 3-bis dell’articolo 28 Dl n. 34/2020, rispettivamente al 20% per le locazioni e al 10% per gli affitti di azienda, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente in quanto il decreto Ristori rende il credito d’imposta indipendente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.


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