Imposte

Tax credit affitti sempre utilizzabile dal pagamento del canone

Gli ultimi interpelli e i chiarimenti a Telefisco 2021 interpretano in chiave estensiva il requisito di legge del «versamento»

Tax credit locazioni sempre utilizzabile dal momento del pagamento. È quanto si ricava dai chiarimenti dell’agenzia delle Entrate a Telefisco 2021 e dalle risposte agli interpelli utili a colmare un quadro normativo particolarmente frastagliato.

Il punto di partenza è l’articolo 28, comma 5, del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) il quale prevede che «il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi». Il riferimento normativo (pagamento nel periodo d’imposta 2020) è stato oggetto di interpretazione estensiva da parte dell’agenzia delle Entrate.

Dapprima con la risposta all’interpello numero 440 del 5 ottobre 2020, che ha previsto la fruibilità del beneficio anche nell’ipotesi in cui i canoni di locazione relativi alle mensilità coperte dal bonus affitto siano stati pagati in anticipo (pagamento avvenuto già nel 2019).

In seguito con Telefisco 2021, dove è stato chiarito che pure nel caso in cui il canone relativo ai mesi di riferimento venga pagato nel 2021, fermi restando gli ulteriori requisiti, il credito di imposta risulta ugualmente fruibile con l’unica avvertenza che l’utilizzo avvenga successivamente al versamento.

La cessione del credito d’imposta nel 2020

A Telefisco 2021 è stato anche precisato che, nell’ipotesi di cessione del credito d’imposta, l’acquirente che ha comunicato l’accettazione entro il 31 dicembre 2020, non può utilizzare in compensazione il credito nel 2021. In questo caso nell’ipotesi di mancato utilizzo nel 2020, non resta che fruire del credito direttamente nella dichiarazione dei redditi 2021 (relativa all’anno 2020), in compensazione dei debiti d’imposta a saldo relativi al periodo d’imposta 2020.

Sul punto resta da chiarire se la cessione del credito a favore del locatore si perfezioni con la prima comunicazione del cedente o se sia subordinata comunque al momento di effettiva accettazione da parte del cessionario.

Sublocazione

Altro chiarimento va nella direzione di consentire, l’accesso al credito d’imposta del locatario in relazione al canone pagato al locatore, anche nel caso in cui lo stesso immobile sia concesso in sublocazione.

Il bonus, in tale ipotesi, spetta ad entrambi e quindi sia al locatario principale che al sub-locatario, senza dover effettuare alcun ricalcolo per tener conto di quanto ricevuto dal primo conduttore nell’ambito della sublocazione.

Indennità di occupazione

Il bonus affitti spetta anche senza contratto. In caso di occupazione del locale «sine titulo», previa corresponsione di un’indennità al proprietario dell’immobile, l’agevolazione è comunque fruibile in capo all’occupante (risposte a interpelli 34 e 120 del 2021). Del resto già con la circolare 14/E del 2020, l’agenzia delle Entrate ha chiarito come «sono assimilabili alcuni ulteriori contratti finalizzati al godimento degli immobili aventi la medesima funzione economica del contratto locazione tipico (i.e. concessione o leasing operativo)».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©