Imposte

Tax credit affitti, serve il calo di fatturato ma cambia il periodo su cui calcolarlo

Il Dl Sostegni-bis richiede una riduzione del 30% nell’anno pandemico. Rebus per il settore turismo

Uno dei presupposti per accedere al tax credit locazioni è il monitoraggio del calo mensile minimo di fatturato e corrispettivi. La verifica di tale elemento presenta, però, alcune criticità.

Per il bonus relativo alle mensilità del periodo 2020 (Dl Rilancio e Dl Ristori non fa differenza) il monitoraggio va effettuato mettendo a confronto il dato puntuale di fatturato e corrispettivi del mese 2020 con gli stessi valori dello speculare mese del 2019. Il calo deve essere di almeno il 50%. Sono indenni da questa verifica i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 (secondo l’interpretazione di “neo attività” data dalle Entrate nelle proprie circolari) e coloro che hanno la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020.

Le estensioni del tax credit locazioni introdotte dal decreto Sostegni bis (articolo 4 del Dl 73/2021) muovono su due direttrici.

Per la generalità delle partite Iva il bonus è stato esteso ai mesi da gennaio a maggio 2021 (comma 2). Per costoro è previsto che il bonus compete in presenza di un calo minimo medio mensile del 30% calcolato su un periodo di riferimento (non quindi il mese puntuale) intendendo per tale il cosiddetto “anno pandemico” che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, da contrapporre allo speculare periodo precedente (1° aprile 2019-31 marzo 2020). Verificata l’esistenza del calo medio mensile, il credito d’imposta compete per tutti cinque i mesi. Sono esplicitamente state esentate dal riscontro del calo di fatturato le sole neoattività.

Più complessa la situazione in cui si trovano i soggetti che operano nel comparto del turismo. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, infatti, il comma 1 dell’articolo 4 già citato interviene nello specifico sul comma 5 dell’articolo 28 del Dl 34/2020, disponendo la proroga del periodo di fruibilità del bonus di tre mesi fino al 31 luglio 2021. Ciò pone il dubbio di come questi soggetti debbano monitorare il calo del fatturato.

Se si applica, infatti, il comma 5 dell’articolo 28 (norma che disciplina il bonu per questi soggetti per il 2021), il monitoraggio va ancora effettuato con la regola del riscontro del calo minimo del 50% sul dato puntuale mettendo a confronto fatturato o corrispettivi del mese specifico del 2021 con i dati dello stesso mese del 2019.

Se, invece, anche per questi soggetti si applicano le regole del comma 2 dell’articolo 4, allora vale il meccanismo del monitoraggio del calo di fatturato medio mensile del 30% a cui abbiamo fatto cenno in precedenza. Soluzione, questa, che appare sostenibile, dato che il citato comma riguarda i «i soggetti esercenti attività d'impresa» e che al secondo periodo si dispone che il sistema di calcolo si applica ai «soggetti locatari esercenti attività economica».

La terza opzione è quella di considerare i due sistemi di calcolo del calo di fatturato sovrapponibili.

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