Imposte

Tax credit affitti, sì all’utilizzo successivo all’effettivo avvio dell’attività

La risposta a interpello 509: per le partite Iva aperte nel 2020 il bonus spetta solo se l’attività cui è destinato l’immobile è stata effettivamente avviata

di Luca Gaiani

Per le partite Iva aperte nel 2020, il tax credit affitti spetta solo se l’attività cui è destinato l’immobile è stata effettivamente avviata. Lo afferma la risposta 509/2020 diffusa dall’agenzia delle Entrate. Il contribuente, al momento di avvio dell’attività nell’immobile locato, anche se successivo ai mesi di riferimento del credito, potrà comunque recuperare “retroattivamente” il beneficio.

Il caso oggetto dell’interpello 509 riguarda un’impresa individuale che ha aperto la posizione Iva e quella del registro imprese nei primi mesi del 2020 con attività di ristorazione. Successivamente, la ditta ha stipulato un contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale, ma, a causa della pandemia, non ha potuto avviare l’attività nel corso del trimestre marzo-aprile-maggio 2020 oggetto della prima versione del tax credit affitti.

L’istante chiede se può usufruire del credito di imposta sui canoni di locazione nonostante non abbia realizzato il requisito di calo di fatturato a seguito della mancata apertura della attività nei tre mesi di riferimento.

L’agenzia delle Entrate ricorda preliminarmente che il credito d’imposta sugli affitti disciplinato dall’articolo 28 del Dl 34/2020 riguarda i canoni di marzo, aprile, maggio 2020 (oltre al mese di giugno in forza della modifica introdotta dal Dl 104/2020, che avrà efficacia soltanto dopo il nulla osta comunitario) e spetta purché nel singolo mese di riferimento si sia verificato un calo di fatturato almeno del 50% sul corrispondente mese del 2019.

Quest’ultima condizione non è però richiesta per i contribuenti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2019, comprese dunque le imprese, come quella istante, che hanno aperto la partita Iva nelle prime settimane del 2020. Nel caso oggetto di interpello, precisa la risposta 509/2020, non vi sono dunque preclusioni in termini di fatturato.

L’Agenzia, richiamando i chiarimenti forniti con la circolare 14/E/2020, fa però presente che, al fine di ottenere il bonus sui canoni, gli immobili oggetto di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d’azienda o contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di interesse turistico.

La mancata prima apertura della attività fa sì che manchi questo particolare requisito di destinazione effettiva del fabbricato, sicché l’impresa non potrà beneficiare del credito di imposta.

Si tratta peraltro, conclude l’Agenzia, di una preclusione solo temporanea. Infatti, qualora l’attività dovesse effettivamente essere avviata, anche dopo il mese di giugno 2020, realizzandosi la effettiva destinazione del bene voluta dalla legge, il contribuente verrà rimesso in termini per usufruire della norma e potrà dunque ottenere “retroattivamente” il credito di imposta sui canoni pagati con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio ancorché, in detti mesi, l’esercizio della attività non si fosse ancora concretizzato.

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