Imposte

Tax credit affitti, sì al bonus per il canone 2020 pagato quest’anno

In attesa del codice tributo, l’estensione del Dl 73/2021 è ancora in stand-by

Quello del tax credit locazioni è diventato un labirinto agevolativo. Dal varo della prima versione (articolo 65 del Dl 18/20) fino all’ultima edizione che ha visto la luce con l’articolo 4 del Dl 73/2021 Sostegni-bis. Passando attraverso la disciplina “base” del bonus ex articolo 28 del Dl 34/20 e le versioni mirate ai soli soggetti con determinati codici Ateco, previste dai decreti Ristori di fine anno.

Proprio in relazione alla complessità applicativa delle disposizioni – che tracciano anche regole specifiche per alcune categorie di soggetti (dettaglianti o attività turistico alberghiere, ad esempio) – va ricordato che in caso di errori, e quindi di indebito utilizzo del credito d’imposta, non sono previste sanzioni di carattere penale. Al contrario dei contributi a fondo perduto, per i quali, in caso di indebita percezione, si applica l’articolo 316-ter del Codice penale.

In tutti i casi il credito d’imposta sulle locazioni è autoliquidato dai contribuenti che ne hanno diritto, visto che non si deve transitare da un riconoscimento preventivo da parte delle Entrate, a seguito di un’istanza. Serve però targare il credito da usare in compensazione con il codice tributo. In attesa del proprio codice, quindi, il bonus locazioni 2021 varato con il Sostegni-bis è ancora in stand by.

Comune a tutte le edizioni del tax credit locazioni è, pur con regole diverse, il monitoraggio del calo di fatturato, che è uno dei presupposti necessari per accedere all’agevolazione salvo che per le neo-attività (iniziate dopo il 1° gennaio 2019) e quelle con sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020.

Pagamenti in ritardo
Un aspetto certamente rilevante da tenere presente è che i potenziali tax credit relativi alle mensilità 2020 sono ancora fruibili nel 2021 se i canoni vengono pagati nel corso di quest’anno. L’Agenzia ha infatti chiarito che l’inciso contenuto nel comma 5 dell’articolo 28 del Dl 34/20, ove si afferma che il bonus è commisurato «all’importo versato nel periodo d’imposta 2020», vuole solo precisare che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito fiscale: per cui l’uso del bonus resta sospeso fino al momento del pagamento.

La conclusione è che se il canone relativo ai mesi agevolati 2020 (a prescindere dal tipo di tax credit di cui si fruisce, Rilancio o Ristori) viene pagato nel 2021, nulla osta all’utilizzo del credito in tale annualità. Quindi i locatari in difficoltà economica nel corso del 2020 a causa della pandemia, che hanno concordato con i locatori la sospensione dei pagamenti dei canoni e che ora, grazie all’auspicata ripresa, vi provvedono, possono comunque fruire dell’agevolazione.

Di più. Nel caso di cessione del tax credit locazioni al locatore in conto pagamento del canone, il bonus matura se il locatario procede al pagamento della quota del 40% del canone per la locazione immobiliare o del 70% per la locazione d’azienda (risposta 263 del 19 aprile 2021).

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