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Tax credit affitti, il software «estrae» il fatturato per il confronto

I requisiti d’accesso sono simili a quelli per il fondo perduto

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Dopo il rilascio dei moduli software utili per l'estrazione dei dati necessari all'invio dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, introdotto dal decreto Rilancio (articolo 25 del Dl 34/2020), le software associate ad AssoSoftware - su richiesta dei propri clienti - si sono attivate per adattare tali funzionalità di estrazione dei dati, anche con riferimento al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28 del Dl 34/2020).

Essendo i requisiti che devono essere verificati per poter fruire delle due agevolazioni, molto simili tra di loro, le software house interpellate hanno deciso di andare incontro alle richieste dei propri clienti e hanno provveduto ad adeguare le funzionalità di estrazione dei dati per soddisfarle.

Il requisito dei ricavi

La prima similitudine riguarda il requisito dei ricavi, che per entrambe le agevolazioni non deve aver superato i 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.Circa la corretta quantificazione dei ricavi, è possibile far riferimento alle istruzioni dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, che riporta una tabella contenente i righi dei modelli Redditi 2020 (anno d'imposta 2019) relativi ai ricavi rilevanti, tabella che può essere utilizzata anche per il credito d'imposta.Vi è una sola eccezione, che riguarda il caso in cui il credito d'imposta venga erogato alle strutture alberghiere e agrituristiche, che spetta indipendentemente dal volume dei ricavi registrato nel periodo d'imposta precedente. Data la forte similitudine, a livello software gli interventi di adeguamento per l'individuazione dei ricavi rilevanti risultano generalmente ridotti.

Il requisito del fatturato

La seconda similitudine tra le due agevolazioni riguarda il requisito del fatturato che, ai fini della spettanza del credito d'imposta, deve essersi ridotto di almeno il 50% per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.Fanno eccezione le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento alle quali i mesi da considerare sono quelli di aprile, maggio e giugno.

L'analogia con le disposizioni sul contributo a fondo perduto è evidente, variano di fatto solo la percentuale di riduzione del fatturato, che passa dal 33% al 50%, e i mesi di riferimento che diventano tre, invece che il solo mese di aprile.

Le regole di determinazione del fatturato rimangono le medesime, già in parte chiarite dall'agenzia delle Entrate con le circolari 9/E/2020 e 15/E/2020. Anche in questo caso, a livello software, gli interventi di adeguamento risultano limitati.

La quantificazione del beneficio spettante

A livello di quantificazione del beneficio spettante, le regole tra le due agevolazioni appaiono invece diverse e poco conciliabili. In particolare, per quanto riguarda il credito d'imposta occorre fare riferimento, rispettivamente per i mesi di marzo, aprile e maggio di potenziale spettanza dell'agevolazione, «all'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».

La misura del credito d'imposta è determinata applicando a tale canone corrisposto, la percentuale del 60%, ridotta al 30% nel caso «di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».

Bisogna poi prestare attenzione al fatto che il credito d'imposta è commisurato - per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio - all'importo del canone versato (e non a quello dovuto) nel periodo d'imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei suddetti mesi.In altre parole, è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito; nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

È evidente che la quantificazione del beneficio spettante, non può essere demandata alle funzionalità software, stante la difficoltà per gli stessi di individuare in modo automatico, e soprattutto certo, i pagamenti parziali o totali relativi alle locazioni immobiliari.

Le modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre diverse modalità:

•in compensazione con il modello F24, in base all'articolo 17 del Dlgs 241/1997;

•nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;

•può essere ceduto al locatore/concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La compensazione mediante modello F24 può avvenire solo successivamente al pagamento dei canoni agevolabili, tramite la trasmissione del modello da effettuarsi attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 6920 denominato «credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda–articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34».

L'utilizzo del credito d'imposta può essere altresì effettuato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta, purché il canone risulti pagato nel 2020. Il contribuente potrà indicati indicare nel quadro RU il credito d'imposta da utilizzare per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione.Infine, il credito d'imposta può essere ceduto al locatore/concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In base all'articolo 122, comma 5, del Dl 34/2020, con provvedimento delle Entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, comprese quelle relative al credito d'imposta in trattamento.

A livello software, le molteplici modalità di utilizzo del credito d'imposta richiederanno adeguamenti specifici, che saranno immediati per quanto riguarda gli applicativi di gestione della delega unica, seppur limitati - nella maggior parte dei casi - all'inserimento dello specifico codice tributo 6920 in F24, e all'utilizzo dello stesso esclusivamente con il canale Entratel (e non Cbi).

Più complessi saranno gli interventi che interesseranno i modelli Redditi 2021, per i quali l'adeguamento scatterà all'inizio del prossimo anno, mentre nulla al momento si può dire sul caso della cessione, che avrà comunque ripercussioni perlomeno a livello di dichiarazione dei Redditi.