Imposte

Tax credit da ammettere anche per le case vacanze locate da una società

Va chiarito anche a chi spetta il bonus in caso di sublocazione: logica impone che vada al gestore dell’impresa

Un aspetto critico del credito d’imposta emerso nei giorni scorsi e già segnalato su NT+ Fisco riguarda la natura dell’immobile. La disposizione prevede che il credito fiscale possa essere applicato se oggetto del contratto (locazione, leasing, concessione) è un «immobile ad uso non abitativo». La norma poi prosegue precisando che l’immobile deve essere destinato all’attività «industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo».

Il problema, sul punto, è capire se la definizione «ad uso non abitativo» debba correlarsi alla verifica puntuale della classificazione catastale in quanto immobile esclusivamente di tipo “commerciale”. È da ritenere questo approccio inopportuno, perché per questa via si escluderebbero dal beneficio una serie di attività soprattutto del comparto turistico che, invece, meriterebbero di essere supportate. Ci riferiamo, ad esempio, al comparto recettivo delle “case vacanze” gestito in forma d’impresa, la cui attività viene solitamente svolta utilizzando immobili ad uso abitativo.

L’auspicio, quindi, è che si vada verso una soluzione positiva del problema che alla luce del tenore della norma, si ritiene potrebbe arrivare anche in via interpretativa. Ma se si volesse risolvere il problema alla radice si potrebbe intervenire in sede di conversione del decreto eliminando l’inciso «ad uso non abitativo» e lasciando invariato il resto.

Locazione e sublocazione
Un’altra situazione da approfondire riguarda la fruibilità del credito d’imposta nei casi di sublocazione degli immobili ad uso non abitativo. È un’ipotesi che potrebbe anche intrecciarsi con quella della categoria catastale, se ad esempio una società Alfa prende in locazione le case di una società Beta e le dà in sublocazione alla società Gamma, che svolge attività di bed & breakfast o case vacanze.

Ove l’accesso al credito d’imposta fosse consentito anche in questi casi, si assisterebbe, infatti, ad una reiterazione del bonus per lo stesso bene. La qual cosa, a logica, convince poco. Ma se la scelta di limitare ad un solo utilizzatore dell’immobile l’accesso al beneficio è condivisa, resta da capire chi sia questo soggetto.

La norma fa riferimento a canoni di “locazione” e non di “sublocazione”. Aspetto, questo, che però appare superabile se la logica è quella di agevolare il “gestore” dell’attività in funzione dei danni provocati dal lockdown da Covid-19. Poi, come già detto in precedenza, il comma 1 dell’articolo 28 evoca più nello specifico il tipo di attività che deve essere svolta nell’immobile per accedere al tax credit (industriale, commerciale, arigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo). Il che pare andare proprio nella direzione di voler rilasciare il bonus al soggetto che fruisce dell’immobile e paga il canone (a questo punto è indifferente se di locazione o di sub locazione) nell’ambito dello svolgimento dell’attività economica diretta.

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