Imposte

Tax credit contro il caro energia, un altro giro di aiuti parziali

Il Dl 144/2022 (decreto Aiuti ter) conferma i sostegni alle imprese anche per ottobre e novembre. Crediti d’imposta potenziati ed estesi alle piccole attività. Ma gli aumenti in bolletta corrono più veloci

di Dario Aquaro

La proroga e il potenziamento dei bonus energia spingono più avanti i termini per l’uso dei nuovi crediti. Il decreto Aiuti-ter 144/2022 (pubblicato in Gazzetta venerdì 23 settembre) riconferma i tax credit per le imprese colpite dal caro-bolletta: anche se non per tutto il quarto trimestre 2022, ma solo per i mesi di ottobre e novembre. E nel farlo fissa una nuova scadenza per l’utilizzo di questi crediti, che potranno essere compensati o ceduti entro il 31 marzo 2023. Non solo. Modificando il decreto Aiuti-bis, dispone lo stesso termine anche per fruire dei bonus maturati nel terzo trimestre dell’anno (che altrimenti avrebbero dovuto essere compensati entro il 31 dicembre o ceduti con comunicazione entro il 21 dicembre).

La febbre delle bollette

Oltre a prolungare i crediti d’imposta sui consumi di energia elettrica e gas naturale, ora validi anche per le fatture di ottobre e novembre 2022 (non per dicembre), il decreto potenzia il valore dei contributi rispetto al terzo trimestre: si passa dal 25 al 40% dei costi per le imprese energivore, gasivore e non gasivore; e dal 15 al 25% per le non energivore. Queste ultime cambiano anche definizione: la platea delle imprese “non energivore” si allarga a quelle «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW», anziché 16,5 kW; includendo così – anche se solo per due mesi – realtà più piccole come bar, ristoranti o negozi.

I crediti continuano a calcolarsi sulla spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, e sulla spesa per il gas consumato per usi diversi da quelli termoelettrici. Ma è palese che, nonostante estensioni e rafforzamenti, questi sostegni (a tempo) possano alleviare solo in minima parte il peso di bollette che continuano a schizzare in alto, come testimoniano anche le voci degli imprenditori raccolte dal Sole 24 Ore (bollettefuoricontrollo@ilsole24ore.com). Il gas, ad esempio, non è mai stato così caro, sottolinea il Centro studi di Confindustria: 236 euro al MWh in media ad agosto e ancora 205 a settembre (si veda Il Sole 24 Ore del 18 settembre).

I costi da verificare

La logica dei requisiti per accedere ai bonus resta inalterata. Nel caso dell’elettricità, le imprese devono aver subìto in media nel terzo trimestre 2022 (fatture di luglio, agosto e settembre) un aumento del costo per kW di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, al netto di imposte ed eventuali sussidi. Nel caso del gas, invece, si guarda al prezzo medio di riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-Gas) nel terzo trimestre 2022, che dev’essere superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Come per i trimestri precedenti, l’incremento del costo del gas è di fatto già verificato, perché si riferisce a un dato generale, indipendente dai singoli consumi o dai contratti di fornitura. Un dato che staziona largamente sopra al 30%: il prezzo medio del Mi-Gas pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (Gme) nel terzo trimestre 2022 è stato infatti 16 volte superiore (+ 1.507%) a quello del pari periodo 2019 (198,51 contro 12,35 euro/MWh).

Dunque, il tax credit del 40% sui consumi di gas spetterebbe di default a tutte le imprese: gasivore e no. Mentre per il bonus sull’energia elettrica il discorso è diverso: l’aumento dei costi va verificato in relazione ai consumi di ciascuna azienda (per le imprese multisito si calcola complessivamente e non per singola utenza).

I conteggi certificati

Il decreto Aiuti-ter rilancia anche la possibilità che le imprese non energivore e non gasivore chiedano al proprio fornitore di comunicare «il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022». Questa semplificazione – che replica quella già prevista negli scorsi mesi – presuppone però che da luglio a novembre 2022 l’impresa si rifornisca «di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019».

Il venditore è tenuto a inviare la comunicazione con i conteggi entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito: quindi entro il 23 gennaio 2023. Anche per questo motivo, cioè per dar tempo di utilizzare i nuovi crediti, la scadenza per fruire dell’agevolazione viene fissata al 31 marzo 2023.

A definire modalità di richiesta, comunicazioni ed eventuali sanzioni sarà l’Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), dopo la conversione in legge del decreto Aiuti-ter. La delibera dell’Authority ricalcherà verosimilmente quella pubblicata il 29 luglio e riferita ai crediti del secondo trimestre dell’anno. Una delibera che, tra l’altro, sarà presto seguita da quella relativa ai tax credit del terzo trimestre, prevista dal decreto Aiuti-bis (convertito la scorsa settimana nella legge 142/2022 che è in vigore dal 22 settembre)

Nel documento del 29 luglio l’Arera aveva precisato che richieste e risposte dovessero avvenire tramite posta elettronica certificata o con altro sistema tracciabile individuato dal venditore stesso. Alcuni fornitori di energia e gas avevano quindi predisposto i moduli da compilare e inviare via Pec, che potranno essere aggiornati.

Ma ferma restando l’esclusione delle aziende energivore, gasivore o che hanno cambiato il fornitore del 2019 – le quali devono verificare il credito in autonomia – in alcuni casi l’intervento del venditore potrebbe comunque non bastare: se l’impresa è titolare di altri punti di prelievo – spiega infatti la delibera Arera – «i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta».

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