Imposte

Tax credit energia, via libera all’elettricità dell’impianto di cogenerazione (del fornitore)

L’Agenzia chiarisce il punto in un interpello: conta solo l’effettivo sostenimento della spesa per la componente energetica, attestato dalle fatture

di Dario Aquaro

Il tax credit energia è ammesso anche per i costi dell’elettricità originata da un impianto di cogenerazione di esclusiva proprietà del fornitore. Lo precisa una risposta della direzione regionale Lombardia delle Entrate – non ancora pubblicata – a un interpello proposto da un’impresa “non energivora”, che alimenta il proprio stabilimento con diverse modalità: per circa il 10% tramite una fornitura “tradizionale” via Pod (point of delivery, punto di consegna) e per il resto tramite un contratto di servizi energetici integrati.

Questo contratto ha previsto l’installazione e l’esercizio di una centrale di cogenerazione, che è di proprietà della società fornitrice, ma è situata su un’area recintata e locata dall’impresa alla stessa società. Si chiede quindi se – in presenza dei requisiti soggettivi richiesti – i costi dell’energia prodotta da questo impianto siano ugualmente agevolati dal credito d’imposta.

I servizi energetici integrati

L’impianto è connesso alla rete elettrica nazionale e alimenta l’impresa attraverso un rilevatore di proprietà del fornitore, che emette regolari fatture di cessione evidenziando la voce per l’acquisto della componente energetica: un costo determinato in base a una formula riportata nel contratto. Mentre l’eventuale energia elettrica prodotta in eccesso viene venduta direttamente dallo stesso fornitore, immettendola in rete tramite il Pod dell’impresa (concesso in servitù).

L’impresa fa interpello alle Entrate perché né le norme, né la prassi chiariscono questa particolare situazione. Ma ciò che rileva – sostiene l’istante – è che l’operatore fornisca energia elettrica e che il consumatore finale l’acquisti, sostenendo una specifica spesa documentata.

Focus sulla spesa effettiva

L’Agenzia conferma che il punto centrale è – come da normativa – l’aver “effettivamente” sostenuto gli oneri (maggiorati) per «l’acquisto della componente energia». E la stessa ratio ha spinto il legislatore a includere, con il Dl Aiuti-ter 144/22, anche le imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica.

Le Entrate ricordano inoltre l’interpretazione della circolare 25/E/22 (paragrafo 3.3), secondo cui risulta agevolabile «la vendita di energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un’impresa ’”energivora” [...] al ricorrere dei previsti requisiti oggettivi e soggettivi, sulla base delle fatture emesse dall’impresa fornitrice di energia elettrica». Un chiarimento che riguarda le imprese “energivore”, ma che – come spiega la successiva circolare 36/E/22 – può estendersi anche a quelle “non energivore”.

In sintesi: conta solo l’effettivo sostenimento della spesa, attestato dalle fatture del fornitore. E le specifiche modalità di produzione dell’energia «appaiono, dunque, irrilevanti per il riconoscimento del credito in capo ai consumatori».

Il Fisco sottolinea infine che, in riferimento agli impianti di cogenerazione (che consentono «la produzione simultanea di energia elettrica e termica partendo da una singola fonte energetica all’interno di un sistema integrato»), la citata circolare 36/E/22 «ha espressamente riconosciuto tale modalità di duplice produzione di energia (elettrica e termica), sebbene ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale da parte di imprese ’’non gasivore’’» (paragrafo 5.14).

Non c’è quindi alcun motivo oggettivo per escludere l’impresa dal tax credit riconosciuto sui maggiori costi in bolletta: in questo caso relativi al secondo e terzo trimestre 2022 (per le “non energivore” l’agevolazione è infatti partita ad aprile scorso). E l’interpretazione delle Entrate varrà ovviamente anche per i prossimi aiuti: perché il credito d’imposta vale anche per il quarto trimestre 2022 e verrà prorogato dalla legge di Bilancio 2023 per il primo trimestre del prossimo anno.

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