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Tax credit formazione 4.0 con le nuove percentuali ridotte

Per i progetti avviati dal 18 maggio 2022 il Dl 50/22 prevede aiuti più elevati se la formazione viene erogata dai soggetti individuati con un decreto che ancora non c’è

di Gabriele Ferlito

La domanda

Si chiede quali aliquote dovranno essere utilizzate per il calcolo del credito formazione 4.0 nel 2022. Il dubbio nasce dal fatto che, con il Dl 50/2022, per i progetti avviati dal 17 maggio 2022 che rispettano i requisiti previsti, l’intensità dell’aiuto aumenta a 70% per le piccole imprese, 50% per le medie imprese e 30% per le grandi imprese. Mentre con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Dl 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’articolo 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35 per cento. Mancando il decreto attuativo in riferimento alle modifiche previste dal Dl 50/2022, le misure dell’agevolazione 2022 rimangono le stesse del 2021 - ossia 50% per le piccole imprese, 40% per le medie e 35% per le grandiv - indipendentemente dal rispetto dei requisiti sanciti dal Dl 50/2022 e dalla data di avvio (pre o post 17 maggio 2022)?
M. L. - Barletta

L’articolo 1, comma 211, della legge 160/2019, ha introdotto il credito d’imposta formazione 4.0, riconosciuto:

1) nei confronti delle piccole imprese, in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300mila euro;

2) nei confronti delle medie imprese, in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250mila euro;

3) nei confronti delle grandi imprese, in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250mila euro.

L’articolo 22 del Dl 50/2022 ha apportato alcune modifiche alle aliquote del credito d’imposta previste per le piccole e le medie imprese; in particolare, è stato previsto che le aliquote 50 per cento (per le piccole imprese) e del 40 per cento (per le medie imprese) sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50% per i progetti di formazione avviati a partire dal 18 maggio 2022 a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito decreto del ministro dello Sviluppo economico (decreto che a oggi non risulta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale). È altresì previsto che per i progetti di formazione avviati a partire dal 18 maggio 2022 ma che non soddisfano tale condizione, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento. Pur non risultando sul punto un chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che, in mancanza dell’adozione del citato decreto ministeriale, l’articolato normativo debba essere interpretato nel senso che:

1) per i progetti di formazione avviati fino al 17 maggio 2022 valgono le aliquote già in vigore nell’anno 2021;

2) per i progetti avviati a partire dal 18 maggio 2022 si applicano le aliquote ridotte del 40 per cento e del 35 per cento.

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