Imposte

Tax credit fiere con più risorse per imprese maggiori e operatori del settore

La modifica introdotta in conversione del Dl Rilancio aumenta la dotazione del bonus di 30 milioni di euro

di Gianluca Dan


Il decreto Rilancio (Dl 34/2020) - attualmente in fase di conversione - accoglie l’incremento della dotazione riservata al credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali previsto dall’omologo decreto di un anno fa, riservando tali risorse alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.
Andiamo con ordine per riassumere l’excursus del tax credit fiere e manifestazioni ad oggi ancora non utilizzabile.

L’introduzione
L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 49 del Dl 34/2019 (decreto Crescita) con effetto dal 1° maggio al 31 dicembre 2019 e successivamente modificata dalla legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019) estendendola anche alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020.

Il tax credit origina dall’intenzione di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle Pmi italiane, e viene concesso alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per i periodi d’imposta 2019 e 2020, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro.
Il credito d’imposta, nella versione stabilita dalla legge di Bilancio per il 2020, è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
La misura è destinata alle piccole e medie imprese italiane esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e pertanto spetta alle seguenti condizioni previste a livello comunitario:
•imprese con meno di 250 occupati
•e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.

Le disdette
Successivamente l’articolo 12-bis del Dl 23/2020 (decreto Liquidità) prevede che il credito d’imposta di cui all’articolo 49 del Dl 34/2019 spetta, per l’anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

La dotazione aggiuntiva
Da ultimo, l’emendamento inserito alla Camera al Dl Rilancio incrementa di 30 milioni di euro per l’anno 2020 le risorse destinate al credito d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza epidemiologica.

Le somme aggiuntive previste dall’emendamento approvato alla Camera sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

Ambito oggettivo
Il tax credit spetta per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese per:
•l’affitto degli spazi espositivi;
•l’allestimento dei medesimi spazi;
•le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Un decreto del Mise, di concerto con il Mef, dovrà stabilire le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di spese ammesse al beneficio;
b) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande e nel rispetto dei limiti delle dotazioni previste;
c) l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta;
d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

Si segnala che già la norma istitutiva del Dl 34/2019 prevedeva l’emanazione del decreto da adottare entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), mai emanato, rendendo di fatto non utilizzabile il credito d’imposta per il 2019.

Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta stabilito in misura pari al 30 per cento delle spese agevolabili fino ad un massimo di 60mila euro può essere fruito, nei limiti della dotazione prevista, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento Ue sugli aiuti «de minimis».

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Né la norma istitutiva né le successive modifiche apportate dal Dl cura Italia prima e, dall’emendamento al Dl Rilancio ora, dispongono in merito all’imponibilità del credito d’imposta: ne consegue, nel silenzio della norma, che il contributo concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
Parimenti non vengono disapplicati i limiti di compensazione, stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250mila euro da quadro RU) e dall’articolo 34 della legge 388/2000 (limite generico alla compensazione di 700mila euro, elevato per il 2020 a un milione di euro dallo stesso Dl rilancio).

Si ritiene che per l’utilizzo del credito d’imposta non sia necessaria la preventiva indicazione nella dichiarazione dei redditi in quanto credito di natura agevolativa da indicare nel quadro RU anche se si dovrà comunque attendere il decreto del Mise di concerto con il Mef.
Infine, qualora l’agenzia delle Entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne dà comunicazione al ministero dello Sviluppo economico che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

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