Imposte

Tax credit locazioni, accesso con ricavi fino a 10 milioni

Per imprese e professionisti bonus da gennaio a maggio 2021, fino a luglio nel turismo. Riduzione della Tari per il 2021. Esenzione della prima rata Imu per i destinatari del fondo perduto

di Gian Paolo Ranocchi

Non solo contributi e crediti d’imposta a fronte del fatturato mancato. I decreti sostegni, infatti, intervengono anche per supportare le partite Iva sul fronte di alcuni costi fissi. Vediamo i principali interventi dei due provvedimenti.

Tax credit locazioni

Il Dl Sostegni-bis ha prolungato i termini di applicazione del bonus locazioni disciplinata dall’articolo 28 del Dl 34/20. Per imprese, professionisti ed enti non commerciali il credito d’imposta può spettare per i mesi da gennaio a maggio 2021; sino a luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e gli stabilimenti termali. La nuova disposizione fissa in 10 milioni di euro (in luogo dei precedenti 5 milioni) il limite di ricavi del 2019 che blocca l’accesso al bonus.

Il requisito del calo di fatturato e corrispettivi va verificato diversamente da quanto previsto dall’articolo 28 del Dl 34/2020, dove è previsto che il bonus spetti in presenza di una diminuzione di fatturato e corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto al dato precedente. Nella nuova formulazione, invece, il bonus compete se l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

È confermato che il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti del calo minimo di fatturato e corrispettivi per coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.

In merito al valore del bonus, il Dl sostegni-bis richiama i commi 1 e 2 dell’articolo 28 del Dl Rilancio, che disciplinano la misura piena (60% o 30% dei canoni, a seconda dei casi). Non è invece richiamato il comma 3-bis, che per i dettaglianti con ricavi superiori a 5 milioni di euro prevede la possibilità di accedere all’agevolazione in misura ridotta a 1/3 (20% oppure 10%). Sopra a la soglia di 10 milioni di euro a nessuno (nemmeno ai dettaglianti) spetta il bonus.

Esenzione dell’Imu

In sede di conversione in Legge del Dl 41/2021 è stata prevista l’esenzione del pagamento della prima rata dell’Imu per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 1 del Dl 41/2021 e limitatamente agli immobili a conduzione diretta del proprietario.

La disposizione, nel regolare l’esenzione richiama coloro «per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto» (cioè appunto il Dl 41/2021). Il comma 4 legittima l’accesso al contributo sostegni 1 per le partite Iva a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il riferimento, quindi, esclude dall’esenzione della prima rata Imu coloro che presentano il calo del 30% sul periodo pandemico e quindi raffrontando i dati del periodo 1° aprile 2019/31 marzo 2020 con quelli del periodo 1° aprile 2020/31 marzo 2021. Un aspetto, questo, che andrebbe rivisto visto che il monitoraggio del calo di fatturato del periodo pandemico è preso a base di diverse agevolazioni varate con il Dl sostegni bis.

Tari, Tosap e Cosap

La disposizione contenuta nel Dl sostegni bis permette di tenere conto delle difficoltà delle attività economiche più colpite dalla pandemia, attraverso una riduzione della Tari dovuta per il 2021, integrando le risorse a disposizione dei comuni per questa specifica esigenza. Le risorse saranno ripartite tra gli enti con un apposito decreto. In sede di conversione in Legge del Dl sostegni 41/2021 è anche stato prorogato al 31 dicembre 2021 l’esonero del canone unico che accorpa Tosap e Cosap (articolo 30).

Bollette elettriche ridotte

Infine si segnala anche una misura volta a ridurre i costi delle bollette elettriche per le partite Iva. Per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3KW, l’articolo 6 del Dl 41/2021 prevede che le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati, al fine di ridurre la spesa, applicando la potenza virtuale fissata convenzionalmente a 3 kW. L’agevolazione opera per i mesi di aprile, maggio e giugno.

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