Adempimenti

Tax credit locazioni in cerca di conferme per le imprese «multipunto»

Da chiarire se il singolo negozio in un Comune colpito da calamità può configurare una «sede operativa» ai fini del bonus

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di Erika Cresti e Stefano Vignoli

Le regole del tax credit locazioni non sono semplici da declinare nel caso di imprese “multipunto” o con più sedi operative.

Il tax credit locazioni, previsto dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, compete alle imprese con ricavi fino a 5 milioni di euro a condizione di giustificare un calo del fatturato/corrispettivi, nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese 2019.

Tale requisito non è richiesto per le imprese con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni con stato di emergenza già in vigore al 31 gennaio 2020.

Con l’inserimento del comma 3-bis all’articolo 28, operato in sede di conversione del Decreto Rilancio, è stata ampliata la platea dei beneficiari del bonus locazione includendo anche il settore del commercio al dettaglio con ricavi superiori a euro 5 milioni e comportando quindi una serie di dubbi applicativi con riferimento alle numerose imprese “multipunto” con attività dislocate sull’intero territorio nazionale.

Sede in Comune colpito da calamità e negozi in tutta Italia
Si pensi al caso di una società con sede a Firenze (Comune calamitato) con negozi in tutta Italia: stando al tenore letterale della norma, in questo caso, sembrerebbe che il credito spetti per l’intera impresa e quindi anche per ogni singolo punto vendita, indipendentemente dalla sua collocazione geografica, ovvero dalla verifica della riduzione del fatturato.

Sede in Comune non «calamitato» e negozi in Comuni colpiti da calamità
Ci si può inoltre domandare se la stessa società con sede a Milano (Comune non calamitato) e negozio a Firenze possa fruire del tax credit: se la ratio della norma è quella di offrire un ristoro per quelle attività che, a causa delle restrizioni imposte, abbiano subito un danno, si ritiene ragionevole poter fare riferimento alla verifica, caso per caso, della spettanza del bonus per ogni singolo punto vendita.

Ciò nel presupposto, per il quale si auspica un chiarimento dell’Agenzia, che un negozio possa configurare una “sede operativa”.

Sedi operative in zone di diverso colore
Neppure la successiva estensione del credito di imposta ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, introdotta con i Decreti Ristori e Ristori-bis in favore delle imprese (con codici Ateco di cui all'allegato 2, principalmente inerente al commercio al dettaglio) con sede operativa in una “zona rossa” e oggetto di restrizione, ha chiarito i dubbi sopra evidenziati. All’opposto, nel caso di imprese multipunto, con sedi operative dislocate in Regioni caratterizzate da diversi livelli di gravità dell’emergenza epidemiologica (zone gialle, arancioni o rosse), non sono note le modalità di verifica della spettanza del bonus locazioni, stante il mero rinvio all’articolo 28 del Decreto Rilancio.

Occorre effettuare una verifica con riferimento alla localizzazione della sede legale dell'impresa multipunto, piuttosto che con riguardo alla zona in cui si colloca ogni singolo punto vendita? Nell’articolo 4 del Ristori-bis, ai fini dell’individuazione dei soggetti interessati del credito di imposta, si parla difatti soltanto di “sede operativa”, anziché di domicilio.

Ciò farebbe presumere una apertura alla verifica dei requisiti (calo del fatturato) in base alla collocazione geografica dei singoli punti vendita. Ma anche questo aspetto va confermato.

Il requisito del pagamento entro fine anno
Come si vede sono molteplici ancora i quesiti tuttora irrisolti che richiedono una presa di posizione dell'amministrazione finanziaria. Chiarimenti tanto più urgenti alla luce della necessità di pagare gli affitti entro il 2020 per fruire dell’agevolazione (oppure di cedere il credito di imposta al locatore): la soluzione dei casi illustrati potrebbe difatti rappresentare un incentivo al pagamento di eventuali canoni scaduti entro la fine dell’anno.


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