Tax credit mascherine e Dpi, più chance per l’estensione a tutto il Terzo settore
Nel decreto maggio o nel Dm attuativo la rimozione dell’esclusione degli enti strutturalmente non commerciali
Agevolazioni fiscali per il contrasto all’epidemia Covid con confini ancora incerti per gli enti non commerciali. I decreti emergenziali, nel prevedere uno specifico credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione articolo 64 del Dl 18/2020 e articolo 30 del Dl 23/2020) dimenticano infatti di citare direttamente, ancora una volta, gli enti non profit.
Il credito d’imposta in questione, riconosciuto nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2020 fino a 20mila euro, è legato all’acquisto di tutti i dispositivi per la sanificazione e la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, quali ad esempio mascherine, guanti, visiere, tute, detergenti, disinfettanti, o barriere per garantire la distanza interpersonale (circolare 9/E del 2020).
Il bonus spetta, alla lettera della norma, ai «soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professione»: si tratta di una formulazione che tralascia le specificità degli enti non commerciali, rischiando di creare qualche dubbio interpretativo in merito alla sua applicabilità ai soggetti che non hanno come oggetto principale lo svolgimento di attività imprenditoriali (come già avvenuto, del resto, per le ipotesi di sospensione dei versamenti previste dall’articolo 62 dello stesso decreto Cura Italia).
Va segnalato che il requisito dell’esercizio dell’attività d’impresa sembrerebbe rivestire, ai fini dell’accesso all’agevolazione, carattere meramente soggettivo: pertanto, dovrebbero poter fruire del credito d’imposta tutti quegli enti non commerciali che svolgono, in via residuale e secondaria, un’attività di carattere commerciale (si veda anche l’articolo di Marco Magrini e Benedetto Santacroce su Nt+ Fisco).
Sul punto, sarebbe tuttavia auspicabile un chiarimento legislativo o di prassi, volto ad includere espressamente nell’ambito applicativo del bonus le spese riferibili alla sfera istituzionale (e non solo quelle inerenti all’attività commerciale). Ragionando diversamente, infatti, non solo si graverebbe l’ente di notevoli difficoltà operative (si pensi alla prova dell’inerenza delle spese di sanificazione o di acquisto dei dispositivi rispetto all’attività d’impresa), ma si determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio di soggetti che presentano, sotto il profilo della tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, esigenze identiche a quelle dei contribuenti profit.
Maggiori chiarimenti sul fronte applicativo potrebbero essere forniti anche dal decreto ministeriale attuativo. Sarebbe senz’altro opportuno, in ogni caso, un intervento del legislatore, volto ad estendere l’agevolazione a tutti gli enti, a prescindere dalla matrice commerciale dell’attività. Diversamente, rimarrebbero esclusi in maniera ingiustificata dal credito d’imposta quegli enti strutturalmente non commerciali (si pensi alle fondazioni filantropiche, o alle Onlus) che non solo hanno dei lavoratori da tutelare – esattamente come i soggetti profit – ma spesso operano in settori assistenziali nei quali l’utilizzo dei dispostivi di protezione è fondamentale.